Inammissibile il ricorso per la rivalutazione dei tempi di realizzazione dell’abuso edilizio (Cass. pen. Sez. 7 n. 16044 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che solleciti una rivalutazione delle emergenze istruttorie, al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è inammissibile. La valutazione circa l’epoca di realizzazione di un abuso edilizio costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione risulti solida, adeguata e priva di vizi di illogicità manifesta. La censura volta a ottenere una diversa ricostruzione temporale dei fatti si risolve in una non consentita rivalutazione del merito. Il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è giustificato laddove l’offesa non possa ritenersi di minima entità, considerata la violazione congiunta della disciplina edilizia, paesaggistica e sismica.
Il Fatto
Con sentenza del 13/5/2024 il Tribunale di Noia dichiarava l’imputato colpevole dei reati di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 44 d.lgs. n. 42/2004, per la realizzazione di un manufatto in assenza di titoli, in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e ad elevato rischio sismico. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/09/2025, confermava integralmente la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata a suo dire quantomeno nel 2018, e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il motivo concernente l’epoca di realizzazione delle opere, dal quale dipendeva l’eccezione di prescrizione. I giudici di legittimità hanno rilevato che i giudici di merito avevano fondato la ricostruzione temporale sulla deposizione di un testimone di polizia giudiziaria, il quale aveva riferito che le opere erano state appena eseguite all’inizio del 2021, come desumibile dal materiale utilizzato, risultato nuovo. La Corte ha quindi escluso che la prospettazione alternativa dell’imputato, basata sulla deposizione di altri testi, potesse condurre a una declaratoria di estinzione del reato. Tale prospettazione, infatti, implicava una rivalutazione nel merito delle dichiarazioni rese, attività non consentita al giudice di legittimità.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente congrua. Il giudice di appello aveva correttamente valorizzato l’ubicazione dell’abuso, realizzato in zona agricola ad elevatissimo rischio sismico e sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale assenza di titoli urbanistici. Inoltre, il manufatto era stato realizzato con destinazione abitativa e presentava carattere non precario, risultando finalizzato a soddisfare esigenze permanenti e durature. Tali elementi impedivano di ritenere l’offesa al bene protetto di minima entità, come richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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