Onere probatorio e documentazione contabile non depositata nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 110 del 04.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il debitore che intenda dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l. fall. non può avvalersi di documentazione contabile mai depositata al registro delle imprese, la cui scarsa attendibilità ne preclude la valenza probatoria. I bilanci degli ultimi tre esercizi richiesti dall’art. 15, comma 4, l. fall. non costituiscono prova legale, con la conseguenza che l’onere probatorio grava sul debitore, tenuto a fornire la dimostrazione con strumenti alternativi. Ai fini del limite dell’indebitamento ex art. 1, comma 2, lett. c), l. fall. rilevano anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo che non dipende dall’atteggiamento del debitore. La valutazione delle scritture contabili è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c., insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. contro la dichiarazione del proprio fallimento, emessa dal Tribunale su istanza di una società creditrice.
Il giudice del merito aveva ritenuto inattendibile la documentazione contabile prodotta, in quanto mai depositata al registro delle imprese, e conseguentemente indonea a provare il mancato superamento delle tre soglie di fallibilità. La ricorrente censura, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi: la documentazione contabile quanto ai ricavi e all’attivo patrimoniale, e l’atto pubblico attestante l’inesistenza di un debito rilevante ai fini della soglia dell’indebitamento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Anzitutto rileva il mancato rispetto dei canoni dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare il fatto storico — e non questioni o argomentazioni delle parti — il cui esame sia stato omesso, il dato da cui esso risulti esistente, il come e il quando sia stato discusso, e soprattutto la sua decisività.
La Corte richiama quindi l’orientamento secondo cui, di regola, l’omesso esame di un documento non integra il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., salvo che privi la decisione di motivazione su un punto decisivo, offrendo prova di circostanze tali da invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare a pena di inammissibilità le ragioni per cui il documento trascurato avrebbe condotto a una decisione diversa.
Nel caso concreto, osserva la Corte, il giudice d’appello ha in realtà esaminato la documentazione contabile, ritenendola di scarsa attendibilità perché mai depositata al registro delle imprese e priva di riscontro nelle dichiarazioni dei redditi e IVA. Si tratta di valutazione non sindacabile in sede di legittimità, perché espressione del prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. riservato al giudice del merito.
La Corte ribadisce poi che i bilanci degli ultimi tre esercizi ex art. 15, comma 4, l. fall. non costituiscono prova legale: l’onere della prova dei requisiti di non fallibilità continua a gravare sul debitore, che può fornirla con strumenti alternativi. Quanto alla soglia dell’indebitamento, la Corte afferma che le contestazioni stragiudiziali dei crediti sono irrilevanti, poiché rilevano anche i crediti contestati, trattandosi di un dato oggettivo. Il secondo motivo è pertanto inammissibile anche perché afferente al merito. Segue condanna alle spese e alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nota della Redazione
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