Interesse al ricorso e vicinitas nell’impugnazione dei titoli edilizi (Cons. Stato n. 5721 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas, quale stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio, fonda la legittimazione ad agire, ma non è sufficiente a integrare l’interesse al ricorso, che richiede un pregiudizio concreto, attuale e diretto. L’interesse può desumersi dall’insieme delle allegazioni del ricorso ed essere precisato e comprovato nel corso del processo, purché le deduzioni siano puntuali, dettagliate e circostanziate, risultando inammissibile il generico riferimento al deprezzamento dell’immobile. La D.I.A. (oggi S.C.I.A.) è atto privato non impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990: il terzo leso deve sollecitare i controlli e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’art. 31 c.p.a. La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell’an debeatur.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile sito in Roma ha impugnato davanti al TAR Lazio un permesso di costruire e una serie di D.I.A. in variante e in sanatoria, relative alla realizzazione di un fabbricato sul fondo confinante, oltre a una D.I.A. c.d. “Piano Casa”. Ha chiesto l’annullamento dei titoli e il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la riduzione dell’esposizione solare, la modifica delle vedute e l’aumento del carico urbanistico.

Il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione del permesso e delle prime tre D.I.A. e inammissibile quella della D.I.A. in sanatoria, vertendosi in materia di atto non provvedimentale. Ha inoltre escluso la riqualificazione della domanda come azione avverso il silenzio. L’appellante ha censurato entrambi i capi di sentenza e riproposto la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, fondata sulla pendenza di generiche interlocuzioni transattive comunicate il giorno prima dell’udienza. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio richiede “casi eccezionali“, non ravvisabili in una mera interlocuzione tra privati, dovendosi tutelare la ragionevole durata del processo e l’interesse pubblico dell’amministrazione.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le eccezioni di inammissibilità per carenza di interesse. Il giudice di appello può rilevare d’ufficio le condizioni dell’azione non esaminate dal primo giudice, non formandosi il giudicato interno. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il Collegio ha ribadito che la vicinitas non basta da sola: occorre un pregiudizio concreto, allegato in modo puntuale. Le deduzioni dell’appellante — riduzione del valore, minore sole, vedute, carico urbanistico — sono rimaste generiche e prive di principio di prova.

La domanda di annullamento delle D.I.A. è inammissibile anche sotto altro profilo. La D.I.A./S.C.I.A. è atto privato, non provvedimento tacito impugnabile: per l’art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, il terzo deve sollecitare i controlli e, in caso di inerzia, agire ex art. 31 c.p.a.. Nel caso concreto mancano i presupposti per la riqualificazione, né è stata impugnata la determinazione dirigenziale di sanatoria n. 276/2015.

Quanto alla domanda risarcitoria, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (artt. 30 e 133, comma 1, lett. f, c.p.a.), ma nel merito essa è infondata. Grava sul privato l’onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità, oggettivi e soggettivi. La liquidazione equitativa ha natura sussidiaria e non supplisce alle carenze probatorie; la verificazione non può sopperire agli oneri della parte. L’appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza (a parziale diversa motivazione) e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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