Revoca dell’autorizzazione in deroga al vincolo ferroviario per demolizione difforme (Cons. Stato n. 5718 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione a realizzare un intervento edilizio in deroga alla fascia di rispetto ferroviario è legittima quando l’opera eseguita si discosti in modo sostanziale da quella assentita, integrando un’intervenuta demolizione totale a fronte di un titolo che prevedeva la sola parziale demolizione e ricostruzione. Una volta accertata la difformità esecutiva, restano irrilevanti sia l’asserita necessità di garantire la staticità del manufatto sia la dedotta invarianza degli ingombri planimetrici e volumetrici rispetto all’edificio preesistente. Il potere di tutela del vincolo rientra nella sfera di attribuzione dell’ente gestore della rete ferroviaria, a prescindere dagli obblighi contrattuali gravanti sull’acquirente. In sede di appello, la mera riproposizione dei motivi di primo grado, senza specifiche censure avverso il capo di sentenza che li ha respinti, è inammissibile.

Il Fatto

Il proprietario di un’ex casa cantoniera acquistata da Ferrovie dello Stato s.p.a. otteneva dall’ente gestore della rete ferroviaria un’autorizzazione a ristrutturare l’immobile in deroga alla distanza prescritta dalla fascia di rispetto ferroviario. L’ente, riscontrando gravi difformità esecutive rispetto al titolo — consistite nell’integrale demolizione del fabbricato e nella sua ricostruzione, laddove il progetto assentito prevedeva la sola parziale demolizione e consolidamento — revocava la precedente autorizzazione.

Il proprietario impugnava la revoca davanti al TAR, che respingeva il ricorso. La sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame e condannato l’appellante alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la normativa applicabile, individuata nel d.P.R. n. 753 del 1980. L’art. 49 vieta di costruire, ricostruire o ampliare edifici a distanza inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Il successivo art. 60 consente agli uffici competenti di autorizzare riduzioni delle distanze quando lo permettano la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali.

Nel caso di specie rileva un intervento di ristrutturazione autorizzato in deroga, seguito dalla revoca per intervenuta demolizione totale e per difformità dall’intervento assentito. La Corte esamina il primo motivo di appello, con cui la parte sosteneva che la demolizione non fosse totale e che fosse comunque necessaria per esigenze di consolidamento emerse in sede esecutiva.

Il motivo è infondato. La Corte valorizza la diffida non contestata, da cui emerge l’elenco delle opere autorizzate: demolizione parziale di solai e murature, realizzazione di nuova muratura portante, cordoli, vespaio e nuovi impianti. A fronte di tale limitata autorizzazione, l’ente ha riscontrato la demolizione del manufatto nella sua interezza, comprovata dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio, dalla quale risulta demolito l’intero edificio ad eccezione di una sola parete.

Ne deriva la legittimità della revoca, atteso che l’intervento è stato eseguito in violazione della precedente autorizzazione e senza alcuna nuova comunicazione. La Corte conferma altresì il rilievo del primo giudice: accertata la difformità, diventano irrilevanti la necessità di garantire la staticità e l’invarianza degli ingombri planimetrici e volumetrici.

Il secondo motivo di appello è dichiarato inammissibile. L’appellante si è limitato a riproporre il motivo di primo grado relativo all’asserita violazione del contratto di compravendita, senza censurare specificamente il capo di sentenza che lo aveva respinto. La Corte ricorda che l’appello, pur essendo mezzo a critica libera, non esonera dalla indicazione di specifiche censure, essendo i limiti oggettivi del gravame segnati dai motivi di impugnazione. Non basta la mera riproposizione dei motivi, occorrendo motivate critiche alla sentenza che li ha decisi.

In via preliminare, il Collegio respinge l’istanza di rinvio dell’udienza, motivata sull’avvio di trattative transattive, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che ammette il rinvio solo per casi eccezionali. Le questioni in rito sollevate dall’ente resistente restano assorbite dall’infondatezza nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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