Interesse alla riedizione della gara e criteri premiali di parità di genere (TAR Sicilia n. 560 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo ha connotazione soggettiva: l’interesse strumentale alla riedizione della procedura di gara non può veicolare un interesse oggettivo al rispetto della legge. Quando il ricorrente abbia partecipato alla selezione e l’illegittimità dedotta non abbia inciso in concreto sullo svolgimento e sull’esito della stessa, l’interesse ad agire difetta del requisito della concretezza e il ricorso è inammissibile. Non è sufficiente allegare la violazione dell’art. 108, comma 7, cod. contratti pubblici per la mancata previsione del criterio premiale della parità di genere: occorre dimostrare che, in sua presenza, la graduatoria sarebbe mutata e il ricorrente avrebbe avuto maggiori possibilità di aggiudicazione. Le clausole della lex specialis che non impediscono la partecipazione né la formulazione di un’offerta seria e consapevole non sono immediatamente lesive e vanno impugnate solo con l’aggiudicazione, unitamente alla prova del concreto pregiudizio.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 40 della gara indetta dal Provveditorato regionale per la fornitura del vitto negli istituti penitenziari della Sicilia, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, nonché la lex specialis e gli atti di gara.

Con il ricorso introduttivo ha dedotto l’illegittimità del bando per la mancata previsione del criterio premiale volto a promuovere la parità di genere, chiedendo la riedizione integrale della procedura e la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto. L’Amministrazione ha eccepito tardività e inammissibilità per difetto di interesse. In esito all’accesso agli atti, la ricorrente ha proposto tre successivi motivi aggiunti, contestando l’assenza del requisito di capacità tecnico-professionale in capo all’aggiudicataria, l’invalidità del contratto di avvalimento e l’inattendibilità dell’offerta economica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso introduttivo: l’onere di immediata impugnazione della lex specialis sussiste solo per clausole con effetti autoescludenti o autoimpeditivi. Nella specie l’omesso criterio premiale non aveva impedito la partecipazione né la formulazione dell’offerta, implicando un mero diverso svolgimento della procedura.

È invece fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. La ricorrente, collocatasi al secondo posto con oltre tre punti di distacco, ha denunciato una violazione di legge oggettiva senza provare alcun concreto pregiudizio. È pacifico che tutti i partecipanti erano muniti della certificazione di parità di genere, sicché l’inserimento del criterio non avrebbe mutato la graduatoria.

Il Collegio ribadisce che l’interesse strumentale alla riedizione della gara deve essere sorretto dalla lesione della situazione giuridica fatta valere e non può tradursi nell’introduzione di un interesse oggettivo al rispetto della legge. Il ricorso introduttivo è perciò dichiarato inammissibile.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio distingue il requisito del fatturato specifico di cui all’art. 6.3 del disciplinare da quello del fatturato globale di cui al punto 6.2: solo il primo, riferito ai servizi analoghi, va parametrato al singolo lotto e non alla somma dei lotti. Le attestazioni di esecuzione delle committenti fanno piena prova sino a querela di falso, non sindacabile in sede amministrativa. Il contratto di avvalimento sul fatturato non esige l’indicazione puntuale delle risorse, trattandosi di esperienza già maturata.

Le censure sull’anomalia dell’offerta sono infondate: la verifica di congruità è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità, e le contestazioni si fondano su stime di parte sfornite di riscontro probatorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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