Equivalenza del CCNL del concorrente e indicazione nel bando (TAR Lazio n. 5507 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, l’art. 11 d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante il potere di indicare, nella lex specialis, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’appalto, con riferimento all’attività oggetto della prestazione svolta in via prevalente; è pertanto legittima la scelta di imporre un unico CCNL laddove le lavorazioni siano finalisticamente collegate e riconducibili a un contratto prevalente. Il concorrente che dichiari di applicare un diverso CCNL è sottoposto alla obbligatoria verifica di equivalenza delle tutele economiche e normative, il cui esito negativo ne legittima l’esclusione, trattandosi di giudizio espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per abnormità, illogicità o travisamento. La sostituzione o estromissione di un componente del RTI, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 36/2023, non è ammessa al di fuori delle ipotesi tassative di carenza dei requisiti generali o speciali, ove la modifica della compagine alteri l’offerta economica. Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, per contrasto con gli artt. 3, 39 e 41 Cost., sono manifestamente infondate.

Il Fatto

La controversia concerne la procedura aperta indetta da una società autostradale per l’affidamento di un accordo quadro, suddiviso in lotti, avente ad oggetto lavori di manutenzione e riqualificazione di barriere di sicurezza. Il costituendo RTI, risultato primo in graduatoria per il lotto oggetto di causa, aveva dichiarato che una delle mandanti avrebbe applicato il CCNL Laterizi, diverso dal CCNL Edilizia indicato dalla lex specialis. Avviata la verifica di equivalenza tra i due contratti collettivi, la stazione appaltante escludeva l’intero raggruppamento per la ritenuta non equivalenza delle tutele garantite. Il ricorrente impugnava l’esclusione, la lex specialis e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha escluso la fondatezza del primo motivo, incentrato sull’assunto secondo cui l’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 imporrebbe alla stazione appaltante di indicare tanti contratti collettivi quante sono le attività coinvolte nell’appalto. Ad avviso del Tribunale, la norma onera la stazione appaltante di individuare il paradigma contrattuale di riferimento basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni, con la conseguenza che la scelta di un unico CCNL è legittima quando le attività siano finalisticamente collegate e sussista un contratto prevalente. Il nuovo codice ha spostato il baricentro dalla attività prevalente dell’impresa alle prestazioni oggetto dell’appalto, e la scelta del CCNL Edilizia è risultata coerente con la natura edile delle lavorazioni messe a gara.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha ritenuto infondata la tesi della presunzione di equivalenza derivante dalla sottoscrizione dei due contratti da parte delle medesime organizzazioni sindacali, attesa la natura non applicabile ratione temporis della disposizione di cui all’art. 3, comma 1, dell’allegato II.1 al Codice. Il Collegio ha inoltre verificato la congruità dell’istruttoria svolta dal RUP, che aveva analiticamente motivato la non equivalenza evidenziando scostamenti su sei parametri normativi e la mancata prova dell’equivalenza economica, anche con riferimento alla contribuzione alla Cassa Edile e alla natura delle voci retributive indicate.

Con riferimento al terzo motivo, il Tribunale ha escluso l’applicabilità del meccanismo di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023, atteso che la non equivalenza del CCNL non integra una causa di esclusione ex artt. 94 e 95, né una perdita dei requisiti di cui all’art. 100. L’individuazione del contratto collettivo è stata qualificata come elemento essenziale dell’offerta, sicché l’estromissione della mandante avrebbe determinato un’alterazione dell’offerta economica, in violazione del principio di immodificabilità e della parità di trattamento tra i concorrenti.

Il quarto motivo, volto a sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla CGUE, è stato respinto. Le questioni sono state ritenute manifestamente infondate, sul rilievo che la norma non incide sulla libertà sindacale né sull’iniziativa economica, limitandosi a condizionare l’accesso all’appalto, e che l’indicazione del CCNL persegue finalità di tutela dei lavoratori e di prevenzione del dumping sociale, conformi al diritto europeo.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

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