Interessi commerciali e mandato ATI gratuito: disciplina della transazione commerciale inapplicabile (Cass. civ. Sez. III n. 33689 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di mandato collettivo con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito da un’impresa associata a quella capogruppo mandataria nell’ambito di un’ATI non integra una transazione commerciale ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. La nozione di “prestazione di servizi” presuppone un corrispettivo in denaro e non è configurabile nel mandato gratuito disciplinato dal codice civile. Di conseguenza, sul capitale dovuto tra mandataria e mandante non spettano gli interessi moratori della legislazione speciale, ma i soli interessi legali dalla messa in mora. Il riparto interno del corrispettivo segue, inoltre, la contabilizzazione accettata verso la stazione appaltante dopo collaudo, certificazione di ultimazione e accettazione del conto finale, non essendo ammessa la rimessa in discussione di tali risultanze nei rapporti tra le associate.

Il Fatto

Un Comune indice una gara per la realizzazione di una fognatura pluviale. Due società vi partecipano come costituenda ATI orizzontale, con quote paritarie, e si aggiudicano l’appalto. La capogruppo mandataria riceve mandato speciale con rappresentanza e procura a incassare i pagamenti per l’intero importo contrattuale.

Nel corso dell’esecuzione emergono contestazioni sulla mancata realizzazione di alcune opere migliorative offerte in gara. Dopo il collaudo e l’accettazione del conto finale, la mandante agisce per ottenere la propria quota del sesto e ultimo stato di avanzamento. Il Tribunale ridetermina i rapporti di dare e avere e condanna la mandataria; la Corte d’appello accoglie solo il gravame incidentale della mandante, facendo decorrere gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione e non dalla messa in mora. La mandataria ricorre in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. La Corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice ragione: da un lato l’intervenuto giudicato interno sulla soggettività dell’ATI, dall’altro una ragione autonoma relativa al sesto SAL, secondo cui dopo il collaudo e l’accettazione del conto finale la contabilizzazione dei corrispettivi non è più contestabile nemmeno tra mandataria e mandante.

La ricorrente censura solo il primo profilo, ma non incide sulla ragione complementare e autonoma, che regge da sola la decisione. La Corte rileva che, sia che si riconosca sia che si neghi la soggettività autonoma dell’ATI, resta immutato il nodo: se i riconoscimenti negoziali sulle migliorie, accettati dalla mandataria, rilevino anche per la mandante nel riparto degli importi incassati.

Il ricorso non spiega come la clausola contrattuale invocata incida sul riparto, né dimostra di aver formulato tale deduzione nei gradi di merito. L’eventuale omesso esame sarebbe precluso dalla doppia conforme e privo di decisività. Manca la prova di un accordo di riparto diverso da quello incentrato su un appalto a corrispettivo non incrementabile, con suddivisione paritaria delle quote.

I motivi terzo e quarto sono invece fondati. La Corte d’appello aveva negato l’applicabilità della disciplina speciale liquidando l’assunto come “infondato” senza spiegare il perché: la motivazione è del tutto carente, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Nel merito, l’espressione “prestazione di servizi” dell’art. 2 d.lgs. n. 231/2002 comprende ogni prestazione di fare o non fare remunerata con un prezzo in denaro. Il mandato gratuito tra le associate non integra tale fattispecie. La sentenza è cassata con decisione nel merito: spettano i soli interessi legali sulla somma liquidata, dalla messa in mora dell’11 gennaio 2016. Le spese di legittimità sono compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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