Prelievo ATM con cash trapping: concorso di responsabilità e colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Roma n. 3395 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate eseguite mediante cash trapping allo sportello ATM, il prestatore di servizi di pagamento che abbia provato l’avvenuta autenticazione, registrazione e contabilizzazione dell’operazione ai sensi dell’art. 10, co. 1, d.lgs. n. 11 del 2010 non è automaticamente esente da responsabilità. Quando la frode si realizza per manomissione dello sportello e carenza di adeguati presidi di sicurezza, la condotta dell’intermediario integra un apporto causale all’evento. La colpa grave dell’utilizzatore, che abbia inserito personalmente la carta e digitato il PIN, non assorbe il nesso causale ma concorre con esso, con conseguente liquidazione equitativa del danno secondo il regime degli artt. 11 e 12, d.lgs. n. 11 del 2010.

Il Fatto

La ricorrente si reca presso una filiale della banca convenuta per un prelievo all’ATM. Mentre è davanti allo sportello, un uomo le si avvicina prospettando un malfunzionamento e invitandola a seguire le sue indicazioni. Insospettita, la cliente annulla l’operazione e si sposta su un altro sportello. Inserita la carta e digitato il PIN, le si avvicinano due individui: uno le parla, l’altro avvicina allo schermo un oggetto, apparentemente un porta documenti. Spaventata, la ricorrente ritira la carta e si allontana. In seguito si avvede che è stato eseguito un prelievo di euro 2.000,00.

La cliente chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e il rimborso della somma, sostenendo di non aver tenuto una condotta gravemente colposa, poiché la carta è ancora in suo possesso e il PIN non è stato comunicato a terzi. La banca resiste, rilevando che la carta è dotata di tecnologia chip e PIN, che l’operazione è stata correttamente autorizzata e che è stato inviato un SMS alert. Contesta la colpa grave della ricorrente nell’incauta custodia dello strumento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal quadro del d.lgs. n. 11 del 2010, come aggiornato dal recepimento della direttiva PSD2, e dalle norme tecniche EBA sulla Strong Customer Authentication. Richiama l’art. 10, co. 1, che pone a carico del prestatore l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. Il mancato rispetto dei reciproci obblighi determina, secondo gli artt. 11 e 12, la responsabilità del prestatore o dell’utilizzatore.

Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, l’intermediario può sottrarsi alla responsabilità solo provando la colpa grave dell’utilizzatore, intesa come elevato e abnorme grado di negligenza. Il Collegio di Coordinamento, con dec. n. 22745 del 2019, ha precisato che la produzione documentale attestante la formale regolarità dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere probatorio, occorrendo elementi di fatto specifici sulle modalità esecutive. Con la decisione n. 10929 del 2016 è stato inoltre chiarito che l’arbitro non può esaminare questioni di fatto diverse da quelle allegate dalle parti.

Nel caso concreto, la banca ha assolto l’onere ex art. 10, co. 1 circa la corretta autenticazione e l’assenza di malfunzionamenti. Dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che è stata lei a inserire la carta e a digitare il PIN: il prelievo, eseguito per intero dalla cliente, si configura come operazione autorizzata. Tuttavia, dalle evidenze in atti risulta che i frodatori hanno distratto la ricorrente dopo l’inserimento della carta e del PIN, per prelevare la somma mediante cash trapping, bloccando la fuoriuscita delle banconote.

In ipotesi di truffa per manomissione dell’ATM, l’Arbitro tende a escludere la colpa grave del ricorrente, sul presupposto che gli intermediari debbano predisporre procedure e presidi di sicurezza idonei a evitare tali frodi (Coll. Roma, decisione 2099/2024). Nella specie, l’operazione appare conseguenza della mancata predisposizione di adeguate procedure di sicurezza, sulle quali si innesta la colpa grave della cliente che, però, non assorbe il nesso causale ma concorre con esso (Coll. Milano, dec. n. 2892/2021).

Il Collegio, pertanto, valuta il concorso di responsabilità e liquida equitativamente in favore della ricorrente euro 500,00, accogliendo parzialmente il ricorso. Dispone inoltre il contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00 per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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