Interessi legali in ottemperanza solo dal passaggio in giudicato della sentenza (TAR Sicilia n. 2156 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può riconoscere gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese di lite e voci accessorie, quale il contributo unificato, esclusivamente con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza che le ha fissate e fino al saldo. La domanda volta a ottenere gli interessi legali maturati prima di tale momento costituisce domanda accessoria di cognizione, che deve essere articolata nel giudizio di cognizione e non può essere proposta per la prima volta in sede esecutiva. L’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. codifica un principio immanente all’ordinamento, sicché la maggiorazione degli interessi decorre dal giorno successivo al passaggio in giudicato del titolo e non dalla domanda.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Sicilia-Palermo aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato.
Il ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione aveva corrisposto solo l’importo dei compensi, delle spese forfettarie e della CPA, mentre non aveva rimborsato il contributo unificato per cui era intervenuta condanna. Ha quindi chiesto il pagamento di tale somma con gli interessi legali, la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di pura forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la sentenza dispone la condanna pecuniaria dell’Amministrazione, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità e i termini di notifica della pronuncia all’ente debitore. Il resistente, essendosi costituito solo formalmente, non ha provato di avere già corrisposto le somme dovute né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato documentalmente fondato e accolto, con condanna dell’Amministrazione al pagamento del contributo unificato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Tribunale ha invece escluso la possibilità di riconoscere, per la prima volta in sede esecutiva, gli interessi legali maturati dall’epoca della domanda al saldo. Richiamando il consolidato indirizzo (Cons. St. VI, n. 3371/2014), ha osservato che interessi e rivalutazione non possono essere chiesti per la prima volta in ottemperanza, trattandosi di domanda accessoria di cognizione, e che in tale sede possono domandarsi solo gli accessori maturati dopo la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, come codifica l’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Tale principio è stato applicato anche agli importi liquidati a titolo di spese legali e voci accessorie, per i quali può essere riconosciuta la maggiorazione degli interessi legali a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che li ha fissati. Il Tribunale ha quindi computato gli interessi sulla somma dovuta a titolo di contributo unificato dal giorno successivo al passaggio in giudicato della sentenza n. 3348/2024 del TAR Sicilia-Palermo, individuato nel 29/09/2025.
Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Palermo, senza compenso in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Le spese di lite, liquidate in favore del ricorrente, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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