Improcedibile il ricorso sull’ordine di manutenzione della strada vicinale (TAR Piemonte n. 927 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Comune ingiunge ai proprietari frontisti di eseguire interventi di sistemazione di una strada vicinale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione abbia provveduto direttamente all’esecuzione dei lavori, facendo così perdere efficacia all’ordine impartito. L’atto presenta contenuto intrinsecamente ordinatorio e lesivo, sicché non può essere qualificato come meramente interlocutorio né dichiarato inammissibile fin dall’origine. La domanda con cui la parte chiede in via principale l’accertamento della natura giuridica della strada esula dalla giurisdizione amministrativa, poiché la controversia sulla proprietà pubblica o privata della strada e sull’esistenza di diritti di uso pubblico spetta al giudice ordinario. La medesima conclusione vale per l’azione di rivalsa sui costi, attività non autoritativa ma patrimoniale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile accessibile tramite una strada vicinale soggetta a pubblico transito, impugnavano l’ordinanza con cui il Sindaco aveva assegnato loro, quali frontisti, un termine di 15 giorni per comunicare l’attuazione di interventi di sistemazione del tratto stradale, avvertendo che in difetto vi avrebbe provveduto il Comune con anticipo degli oneri e successiva rivalsa.
La vicenda traeva origine dalla deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 10.11.2020, che aveva disposto la sistemazione urgente del tratto intermedio, e dal diniego opposto dall’amministrazione a un’istanza di delimitazione del sedime presentata dai proprietari nel giugno 2024. Nel corso del giudizio il Comune provvedeva direttamente ai lavori, affidati con determinazione del 13.02.2025, e con successiva determinazione del 24.02.2026 il responsabile del settore tecnico liquidava il corrispettivo all’appaltatore, trasmettendo gli atti per la valutazione delle azioni di rivalsa verso i frontisti inadempienti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà preliminarmente atto dell’improcedibilità della domanda di annullamento dell’ordinanza comunale n. 11264 dell’8.11.2024, che ha dato luogo all’impugnativa. L’atto contemplava, nella sostanza, un ordine di esecuzione dei lavori, ormai privo di efficacia perché l’amministrazione vi ha provveduto direttamente.
Non può quindi accedersi alla tesi della parte resistente, che accredita la natura meramente interlocutoria e non lesiva del provvedimento. Il giudice amministrativo riconosce che l’atto minaccia conseguenze potenzialmente lesive, ingiunge un’attività ed assegna termini per provvedervi, presentando così contenuto intrinsecamente ordinatorio: ne deriva il rigetto dell’eccezione di inammissibilità originaria del ricorso. Ciò che si è concretizzato è invece l’improcedibilità per perdita di efficacia dell’atto, non essendovi utilità alcuna nell’annullamento di un provvedimento divenuto inefficace.
Nel merito, il Collegio rileva che la difesa dei ricorrenti ha rimodulato le proprie argomentazioni concentrandosi sulla qualificazione giuridica della strada e sulle conseguenze in termini di rivalsa sui costi, questione allo stato ipotetica perché la problematica dei lavori è stata superata. La parte chiede così, sostanzialmente in via principale, che venga accertata la natura giuridica della strada.
Tale accertamento, che il TAR avrebbe potuto condurre in termini puramente incidentali e senza efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 8 c.p.a. se funzionale all’annullamento di un atto amministrativo, diviene oggetto unico della pronuncia invocata e perciò esula dalla giurisdizione amministrativa. È pacifico che la giurisdizione in tema di accertamento della proprietà delle strade, vertendo in materia di diritto di proprietà e di servitù, spetta al giudice ordinario.
Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 1624 del 27 gennaio 2010, secondo cui la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi dei privati o della pubblica amministrazione. Alla stessa conclusione conduce l’azione di rivalsa che l’amministrazione potrebbe decidere di intraprendere: non si tratta di attività autoritativa, ma di controversia patrimoniale la cui definizione presuppone il definitivo inquadramento giuridico della proprietà dell’area.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando alcuna ulteriore possibilità di autonomo accertamento suscettibile di definizione in questa sede. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della condotta ondivaga dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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