PRA sufficiente per nuovi fabbricati agricoli di rilevante impatto (TAR Emilia-Romagna n. 58 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel territorio rurale, per gli interventi di nuova costruzione di fabbricati produttivi agricoli aventi rilevante impatto ambientale e territoriale — inclusi quelli che superano i livelli massimi di densità edilizia sostenibile definiti dal PUG — l’art. 36, comma 2, della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 richiede la presentazione, in allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, del PRA asseverato da tecnico abilitato. Il PRA è necessario e sufficiente a dimostrare l’esigenza dell’intervento e le condizioni di sostenibilità, con la conseguenza che il ricorso al procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017 non può essere imposto in via generalizzata, avendo natura speciale e trovando applicazione solo nei casi espressamente previsti. Le NTA del PUG che sovvertono il rapporto regola-eccezione della disciplina regionale vanno interpretate in conformità alla legge regionale e all’atto di coordinamento tecnico.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una stalla per vacche da latte con relativi stoccaggi, allegando il PRA ai sensi dell’art. 36, comma 2, della L.R. n. 24/2017, trattandosi di intervento qualificato di rilevante impatto ambientale e territoriale per superamento della superficie massima edificabile con intervento diretto.

Il SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense, dopo un primo preavviso di rigetto e l’avvio del procedimento, è pervenuto alla conclusione negativa su parere del Comune, che ha ritenuto l’istanza non assoggettabile a intervento edilizio diretto e necessitante del procedimento unico ex art. 53 della L.R. n. 24/2017. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto e gli atti presupposti dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla corretta individuazione dello strumento procedimentale, ritenendola fondata e assorbendo le ulteriori doglianze.

Il giudice ha ricostruito il quadro normativo regionale. L’art. 36, comma 2, della L.R. n. 24/2017 ammette nuove costruzioni in zona rurale solo se strettamente necessarie all’esercizio dell’attività agricola e in assenza di ragionevoli alternative di riuso. Per i fabbricati di rilevante impatto l’esigenza è dimostrata mediante il PRA allegato alla richiesta del titolo edilizio. L’atto di coordinamento tecnico approvato con DGR n. 623/2019, come modificata dalla DGR n. 713/2019, ascrive alla categoria del rilevante impatto anche il superamento dei livelli massimi di densità edilizia sostenibile.

Quanto all’art. 53 della L.R. n. 24/2017, il Collegio ne ha sottolineato la natura speciale e acceleratoria, attivabile solo nei casi espressamente previsti e ordinato a finalità di semplificazione e di approvazione in variante. Nel caso concreto tali condizioni di eccezionalità non sussistevano: per tipologia e caratteristiche del progetto risultava necessaria e sufficiente la presentazione del PRA, che il Collegio — richiamando TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 353 del 2025 — qualifica quale piano attuativo volto a dimostrare la coerenza e la fattibilità del programma di sviluppo aziendale.

Il Tribunale ha poi scrutinato l’art. 55 delle NTA del PUG, rilevando che esso inverte il rapporto regola-eccezione della disciplina regionale e risulta incompleto laddove non prevede, per l’uso “E2”, la necessità del PRA negli interventi di rilevante impatto. La norma va pertanto letta in conformità all’art. 36 della L.R. n. 24/2017 e all’atto di coordinamento tecnico.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non ammettono l’istanza di permesso di costruire proposta unitamente al PRA, e con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *