Cittadinanza: il diniego non può ignorare il proscioglimento del figlio (TAR Lazio n. 14287 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, il provvedimento di diniego deve essere preceduto da un’istruttoria completa e aggiornata, che tenga conto di tutte le circostanze favorevoli al richiedente, anche se relative alla posizione dei familiari conviventi. È pertanto illegittimo il diniego che non valuti il proscioglimento per irrilevanza del fatto di un figlio, intervenuto e divenuto definitivo in epoca antecedente all’adozione del provvedimento. I precedenti penali dei familiari, per poter fondare un giudizio di inaffidabilità, devono essere attuali e concreti, non potendo assumere rilievo mere notizie di reato risalenti nel tempo e non sfociate in alcuna condanna.
Il Fatto
Una cittadina tunisina presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza sulla base dei pregiudizi di polizia riguardanti il marito e due dei cinque figli della richiedente, indagati per diversi reati, ritenendo tali vicende indice di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
La ricorrente impugnava il diniego, deducendo la mancata valutazione di circostanze decisive, tra cui il proscioglimento per irrilevanza del fatto del figlio, intervenuto e divenuto definitivo prima dell’adozione del provvedimento, e l’assenza di condanne a carico del marito. Successivamente, depositava anche la sentenza di assoluzione di un altro figlio dall’accusa di spaccio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il provvedimento di reiezione non aveva considerato alcune circostanze determinanti, pur documentate dalla ricorrente nel corso del procedimento e occorse in data antecedente l’adozione del diniego. In particolare, l’Amministrazione aveva omesso qualsivoglia valutazione sull’intervenuto proscioglimento per irrilevanza del fatto del figlio, circostanza già definitiva al momento dell’emissione del provvedimento.
Tale omissione ha reso l’istruttoria ministeriale palesemente carente e la motivazione del diniego conseguentemente viziata. Il Giudice ha inoltre evidenziato come i pregiudizi riguardanti il marito fossero risalenti a circa vent’anni prima e non si fossero concretizzati in alcun provvedimento di condanna.
Il Tribunale ha infine attribuito rilievo all’intervenuta assoluzione del figlio, successiva al provvedimento ma comunque rilevante, invitando l’Amministrazione a rivalutare la posizione della richiedente alla luce della situazione penale aggiornata del nucleo familiare.
Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori censure, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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