Fideiussione omnibus: l’importo massimo garantito deve risultare al momento della stipula (Cass. civ. Sez. 3 n. 23369 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione omnibus per obbligazioni future, l’indicazione dell’importo massimo garantito, ai sensi dell’art. 1938 c.c., costituisce un requisito di validità del negozio che deve risultare al momento della stipula della garanzia. La volontà di garantire debiti fino a un certo ammontare deve essere espressa e manifestata in tale momento e non può essere dedotta da elementi estranei al contratto di garanzia. L’eventuale sanatoria dell’invalidità può avvenire solo con la rinnovazione della convenzione di garanzia o con la dimostrazione di un accordo orale avente ad oggetto il futuro riempimento del testo scritto.
Il Fatto
Il tribunale aveva ingiunto a due soci il pagamento di una somma in qualità di garanti di una società, in forza di una fideiussione omnibus stipulata con un istituto di credito, al cui credito era successivamente subentrata la società controricorrente. Nella loro opposizione, i fideiussori proponevano querela di falso, sostenendo l’abusivo riempimento del negozio fideiussorio in relazione all’indicazione dell’importo massimo garantito, e, in via subordinata, eccepivano la nullità di alcune clausole.
Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e la corte d’appello confermava la decisione, ritenendo provata, sulla base di elementi indiziari, l’esistenza di un precedente accordo tra le parti sull’importo massimo garantito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 1937 e 1938 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver equiparato la volontà di prestare fideiussione (richiesta dall’art. 1937 c.c.) alla differente volontà di indicare uno specifico importo massimo garantito (prevista dall’art. 1938 c.c.). La dichiarazione di garanzia per obbligazioni future deve essere espressa e contenere il limite massimo, essendo questo un presupposto di validità del contratto, che non può essere desunto aliunde.
Gli ermellini hanno chiarito che la finalità dell’art. 10 della legge n. 154/1992 è quella di proteggere il fideiussore che presta garanzia per obbligazioni future, richiedendo che nel contratto sia specificato l’importo massimo garantito, oltre il quale il fideiussore non può essere chiamato a rispondere. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale requisito non deve necessariamente risultare dal documento originario, potendo emergere da un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, idoneo a dimostrare la comune volontà delle parti.
Nel caso di specie, la corte di merito aveva tratto la prova di un accordo sull’importo massimo garantito dalla mera circostanza della contestuale stipula di un finanziamento a favore della società debitrice. Tale elemento, tuttavia, non è stato ritenuto univoco, poiché i fideiussori sono soggetti differenti dal debitore che ha contratto il finanziamento e da tale circostanza non può ricavarsi la loro volontà di garantire obbligazioni fino a quel limite. La mancanza di una prova dell’accordo sul riempimento rende la fideiussione invalida per violazione dell’art. 1938 c.c..
La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, la quale dovrà fare applicazione del principio sopra esposto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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