Travisamento della prova e confine con la revocazione per errore di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 33845 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, ove ne sussistano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Se invece il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ha pronunciato, e dunque il travisamento rifletta la lettura del fatto prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. Ne consegue che la censura che, sul punto decisivo, non si misuri compiutamente con la ratio decidendi è inammissibile.
Il Fatto
Un soggetto, già sindaco di un comune campano, era stato imputato per abuso d’ufficio e truffa aggravata per avere affidato, in concorso con altri, lavori a un imprenditore con modalità illecite ed esclusione dell’impresa di un altro. Il danneggiato si era costituito parte civile. Dopo alterne vicende penali e due pronunce di annullamento di questa Corte, la Corte d’appello civile aveva accolto parzialmente le domande del danneggiato, limitatamente a una sola condotta riferibile all’ex sindaco.
Il ricorrente censura la sentenza di merito per avere omesso di rilevare che la delibera comunale del 2001 richiamava espressamente gli eventi alluvionali del 2000, con conseguente travisamento o omesso esame del documento probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova si distingue dalla verifica logica di riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto: il primo trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, la seconda va dedotta ex art. 360, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ.
Nel caso concreto, i fatti storici — la delibera comunale e il suo contenuto, l’ordinanza presidenziale e il riferimento ai danni alluvionali — erano stati oggetto di pronuncia perché sollevati da una tesi difensiva e quindi discussi e controversi. Il Collegio di merito aveva negato, con riferimento in parte implicito ma univoco, che la delibera richiamasse quei profili per legittimare i lavori in economia e senza gara.
Si è trattato dunque di una valutazione fattuale sulla riconducibilità di una determinata informazione probatoria al fatto probatorio già oggetto di pronuncia. Da un lato, non si configura né omesso esame né travisamento; dall’altro, la censura non si misura con la ratio decidendi, non allegando né dimostrando, come richiesto dal principio di specificità desumibile dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., che la delibera intendesse affidare i lavori in forza di quegli eventi e dell’ordinanza.
La Corte valorizza infine i segmenti della delibera posti a base della censura: essi, senza richiami all’ordinanza, fanno riferimento testuale a lavori danneggiati dagli eventi alluvionali e alla necessità di “ulteriori” lavori di completamento, non propriamente riconducibili alle necessità dell’ordinanza, a conferma che si discute della ricostruzione logica dell’informazione probatoria. La memoria del ricorrente palesa un inammissibile tentativo di rilettura istruttoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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