Assegno nullo per difetto di requisiti formali e rilevabilità d’ufficio dell’eccezione (Cass. civ. Sez. II n. 28763 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria che il creditore è onerato di fornire, dimostrando che il pagamento non è avvenuto o che il possesso deriva da altra causa. La validità dell’assegno bancario è subordinata alla presenza dei requisiti formali dell’art. 1 r.d. n. 1736/1933, tra cui la data e il luogo di emissione e la sottoscrizione del traente; il documento cartolare privo di tali elementi non produce gli effetti tipici dell’assegno, ma può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ. La nullità derivante da siffatti vizi integra un’eccezione in senso lato, corrispondente alla titolarità di un’azione dichiarativa, e come tale è rilevabile d’ufficio dal giudice qualora il vizio risulti ex actis, a prescindere dalla specifica allegazione di parte.

Il Fatto

Nell’ambito della separazione tra i coniugi, la moglie trasferiva al marito la metà della proprietà di immobili acquistati in regime di separazione dei beni, per un prezzo di cui una parte in contanti e la restante mediante assegno postale consegnato al momento della stipula notarile. Dopo la stipula, l’acquirente chiedeva la restituzione dell’assegno, garantendo il pagamento del saldo entro pochi giorni, ma non vi provvedeva: la venditrice agiva quindi in giudizio per l’accertamento dell’inadempimento, la risoluzione del contratto e la restituzione dei diritti ceduti.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro confermava, richiamando la presunzione di pagamento fondata sul possesso del titolo originale e qualificando come inammissibile, perché tardiva, l’eccezione di nullità dell’assegno per difetto dei requisiti formali. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1237 cod. civ., sostenendo che la restituzione volontaria del titolo non poteva fondare la presunzione di avvenuto pagamento del residuo, atteso che il titolo era nullo per difetto dei requisiti imposti dalla legge assegni. Ha inoltre contestato la qualificazione dell’eccezione come in senso stretto, richiamando l’ordinanza n. 4867/2024 della Suprema Corte.

La stessa Sezione ha ribadito che la presunzione iuris tantum di pagamento, collegata al possesso del titolo, è superabile con la prova contraria del creditore interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso deriva da altra causa, richiamando Cass. n. 18213/2020, Cass. n. 3130/2018 e Cass. n. 13462/2010.

Tale principio va però coordinato con l’orientamento sulla validità dell’assegno e sulla rilevabilità d’ufficio delle nullità. Il documento cartolare incompleto nei requisiti dell’art. 1 r.d. n. 1736/1933 non produce gli effetti tipici dell’assegno e non è idoneo alla circolazione, ma può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., come già affermato da Sez. 5, sentenza n. 1437 del 25.01.2021.

Sul piano processuale, la distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, sistemata dalle Sezioni Unite n. 1099 del 03.02.1998 e poi dalle sentenze n. 226 del 25.05.2001 e n. 15661 del 27.07.2005, comporta che il regime regolare sia quello della rilevabilità d’ufficio, mentre la rilevabilità ad istanza di parte resta confinata ai casi previsti dalla legge e alle eccezioni corrispondenti a un’azione costitutiva.

Nel caso concreto, la mancanza di data, luogo e sottoscrizione integra fatti giuridici impeditivi riconducibili a un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio se riscontrabile ex actis, come confermato da Cass. Sez. I ord. n. 416 dell’08.01.2025 e Cass. Sez. III ord. n. 4867 del 23.02.2024. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché verifichi in fatto le ragioni della restituzione e l’origine del difetto dei requisiti formali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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