Interessi dopo la sentenza di primo grado ammessi in appello (Cass. civ. Sez. I n. 24418 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga che l’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. prevede, per ragioni di economia processuale, al divieto generale di nuove domande in appello, limitatamente agli interessi, frutti, accessori e danni rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata, attiene agli accessori di una domanda già proposta in primo grado e non riguarda il caso in cui detta domanda sia stata avanzata per la prima volta in appello. Ne consegue che la domanda di pagamento degli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado e sino al saldo, in quanto accessoria di una domanda di interessi già formulata in primo grado, è proponibile per la prima volta in appello. La formula “maggiore o minore somma ritenuta dovuta”, che accompagna le conclusioni con cui si chiede la condanna al pagamento di un importo, non integra una clausola di stile quando sussista una ragionevole incertezza sull’ammontare da liquidare, ma perde portata decisoria se, all’esito dell’istruttoria, il maggiore importo accertato non sia fatto proprio dalla parte mediante espresso richiamo ai risultati della CTU.

Il Fatto

Una società fallita, già impresa capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo costituito per l’appalto di lavori di potenziamento di un tratto ferroviario, aveva ottenuto dal giudice di primo grado la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, al pagamento di una somma per interessi di mora sul ritardato pagamento dei SAL. Il fallimento aveva poi chiesto in appello maggiori somme a titolo di interessi e, in via subordinata, la condanna al pagamento degli interessi maturati e maturandi sull’importo riconosciuto dalla data della domanda al soddisfo.

La Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame sotto tutti i profili. Ha ritenuto che l’espressione “di salvezza della maggiore o minore somma”, contenuta nelle conclusioni precisate in primo grado, fosse clausola di stile, perché la parte non aveva richiamato i risultati della CTU contabile. Ha inoltre negato gli interessi maturati dopo la sentenza di primo grado, ravvisando in mancanza un’ultra petizione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso propone quattro motivi. Il primo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo: il giudice di appello avrebbe dovuto considerare che la formula “maggiore o minore somma”, accompagnata dal riferimento alla CTU contabile e dalla incertezza residuata all’esito della stessa, non era di stile.

La censura è inammissibile. Essa non si raccorda alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non ha affermato la neutralità assoluta della formula, ma ha rilevato che nelle conclusioni mancava qualsiasi richiamo ai risultati della CTU. Proprio il difetto di quel richiamo esclude la condizione di incertezza sul quantum e fa regredire l’espressione al rango di clausola di stile. Il secondo motivo, pur formulato in termini diversi, ricalca il primo e resta assorbito. Assorbito è anche il quarto motivo, sulle spese.

È invece fondato il terzo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. La Corte richiama il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 8717/1996: la deroga al divieto di nuove domande in appello, prevista per ragioni di economia processuale, opera solo per gli accessori di una domanda già proposta in primo grado e non per la domanda avanzata per la prima volta in appello.

Nel caso concreto la domanda di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado è accessoria della domanda di pagamento degli interessi da ritardato pagamento dei SAL, già proposta in primo grado. Quegli interessi, sino al saldo, potevano essere richiesti in appello. La Corte di merito li ha negati invocando erroneamente principi propri degli interessi convenzionali e degli interessi anatocistici.

Il ricorso è quindi inammissibile quanto al primo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, fondato quanto al terzo. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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