Rivalutazione monetaria del danno da perdita di chance fino alla sentenza di (Cass. civ. Sez. III n. 24417 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma dovuta deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’illecito sino alla liquidazione giudiziale, salvo che sia liquidata in moneta attuale; al creditore spetta altresì il risarcimento del danno da ritardo, liquidabile mediante interessi compensativi a saggio equitativamente determinato. Il diritto alla rivalutazione e agli interessi compensativi sussiste sino al momento della liquidazione giudiziale: con la pubblicazione della sentenza l’obbligazione si converte in debito di valuta e non è più dovuta la rivalutazione monetaria, residuando i soli interessi moratori ex art. 1224, primo comma, cod. civ. sino all’effettivo pagamento. Ne consegue che, ove la liquidazione sia compiuta dalla sentenza pronunciata in sede di rinvio, la rivalutazione va riconosciuta fino alla pubblicazione di quest’ultima e non fino alla data della sentenza precedentemente cassata.

Il Fatto

Alcuni componenti della commissione giudicatrice di un concorso di progettazione bandito da una Regione vennero rinviati a giudizio per falso in atto pubblico e turbativa di gara. Un concorrente, collocatosi al secondo posto della graduatoria riformulata dal giudice amministrativo, si costituì parte civile.

Il processo penale si chiuse con l’assoluzione degli imputati, poi annullata in cassazione per essere i reati estinti per prescrizione, con rinvio al giudice civile per le pretese risarcitorie. La corte d’appello, in sede di rinvio, riconobbe la perdita di chance del concorrente e liquidò il danno. Su successivo ricorso, la Suprema Corte cassò la statuizione sulla consistenza della chance, inibendo al giudice civile il confronto tecnico tra i progetti, riservato alla commissione. Riassunto il giudizio, la corte territoriale rideterminò la chance nel 10%. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso, con ricorsi incidentali delle controparti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del giudice amministrativo che aveva riformulato la graduatoria. Il motivo è manifestamente infondato: l’individuazione dei limiti del giudicato ex art. 2909 cod. civ. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi della domanda — personae, petitum e causa petendi — e nel caso difettano sia i soggetti sia la domanda rispetto alla pretesa risarcitoria civile.

Il motivo sul preteso vizio motivazionale è infondato: la struttura della sentenza impugnata distingue un rilievo ricognitivo del giudicato e una successiva valutazione della chance, dovuta alla necessità di conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione. Nessun contrasto irriducibile emerge, e non ricorre alcuna delle gravi lacune — mancanza assoluta, mera apparenza, contraddittorietà — che sole consentono il sindacato di legittimità sulla motivazione.

La Corte ribadisce il perimetro del vizio di omesso esame di fatto decisivo: il fatto storico principale ex art. 2697 cod. civ. o secondario deve essere decisivo e oggetto di controversia. Nella specie le risultanze del giudizio penale erano già state valutate con il libero apprezzamento del giudice civile, e la statuizione non è stata incisa dalla parziale cassazione, sicché il giudice di rinvio si è correttamente limitato a correggere i criteri di liquidazione in un giudizio a struttura chiusa.

È invece fondato il motivo sulla decorrenza della rivalutazione monetaria. Il giudice di rinvio l’aveva riconosciuta solo fino alla pubblicazione della sentenza cassata, anziché fino alla pubblicazione della sentenza n. 905/2023, che ha compiuto la liquidazione giudiziale. Al momento della pubblicazione di tale pronuncia l’obbligazione risarcitoria si è convertita da debito di valore in debito di valuta, residuando i soli interessi ex art. 1224 cod. civ.

La Corte accoglie perciò il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri e i ricorsi incidentali, cassa per quanto di ragione e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., statuisce che sulla somma capitale spetta la rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre agli interessi legali sulle frazioni di capitale annualmente rivalutate, dall’illecito alla pubblicazione della sentenza impugnata, e da tale data soltanto gli interessi legali sino al saldo. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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