Interessi su rimborso IRES da deducibilità IRAP decorrono dal versamento (Cass. civ. Sez. V n. 13755 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deducibilità forfettaria dell’IRAP ai fini delle imposte sul reddito, prevista dall’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 12, d.l. n. 16/2012, anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, gli interessi sulla sorte da rimborsare mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma oggetto di restituzione. Essi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento, non dalla data di entrata in vigore della norma che ha reso deducibile l’imposta. La retroattività del beneficio priva di titolo ex tunc il versamento, con la conseguente integrale reintegrazione del contribuente sin dal momento in cui ha pagato l’imposta non dovuta.
Il Fatto
Una società, incorporata da altra banca, aveva presentato istanza di rimborso dei versamenti diretti IRES effettuati in eccedenza per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011, per la mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale. La deducibilità era stata introdotta con efficacia retroattiva dall’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011, introdotto dall’art. 4, comma 12, d.l. n. 16/2012.
Impugnato il parziale diniego, la contribuente chiese che gli interessi sulla sorte da rimborsare fossero calcolati dal momento dell’originario versamento. La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso, ritenendo che gli interessi decorressero dal secondo semestre successivo al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del d.l. n. 16/2012. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respinse gli appelli. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 non presuppongono la mora dell’Amministrazione, ma hanno funzione di reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente che non ha goduto della somma versata al Fisco. Tali interessi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data non della domanda, ma del versamento e fino a quella dell’ordinativo di pagamento (Cass. n. 11262 del 2023).
Il Collegio ribadisce che la disciplina tributaria in esame presenta carattere di specialità, con esclusione delle regole civilistiche ordinarie sull’indebito. La norma speciale dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 regola il pagamento degli interessi per la ripetizione di somme pagate in eccedenza a titolo di imposte dirette (Cass. n. 25585 del 2023).
La Corte sottolinea come gli accessori in questione abbiano funzione compensativa del mancato godimento del denaro, prescindendo da un ritardo colpevolmente imputabile all’Amministrazione. Il dato testuale dell’art. 44 individua la data del versamento quale riferimento temporale certo per la decorrenza dei semestri. La retroattività dell’art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011 ha privato di titolo ex tunc il pagamento, imponendo la reintegrazione integral
Nota della Redazione
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