Esenzione TASI scuola paritaria solo con accertamento concreto corrispettivo simbolico (Cass. civ. Sez. V n. 5966 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TASI, l’esenzione prevista dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16, art. 1, comma 3, conv. in l. 2 maggio 2014, n. 68, con riferimento allo svolgimento di attività didattica in regime di scuola paritaria, presuppone un accertamento in concreto delle modalità non commerciali dell’attività. Grava sul contribuente la prova della percezione di un corrispettivo simbolico, idoneo a coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell’assenza di relazione con lo stesso. Tale verifica non può risolversi nel mero confronto tra il corrispettivo medio percepito dall’ente e il costo medio per studente rilevato dal Ministero su base nazionale.
Il Fatto
Un Comune ha impugnato la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato l’annullamento di due avvisi di accertamento. Gli atti erano stati emessi per il recupero a tassazione della TASI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione al possesso di unità immobiliari adibite ad attività didattica.
Il giudice del gravame aveva ritenuto che l’attività fosse svolta con modalità non commerciali, applicando il parametro del rapporto tra costo medio percepito dall’ente e costo medio per studente elaborato dal Ministero. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. La questione relativa alla destinazione effettiva di una unità immobiliare non risulta trattata nella sentenza impugnata né indicata nell’esposizione dei fatti quale motivo di appello. Il giudizio di legittimità non consente nuove questioni di diritto che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
Il terzo e il quarto motivo sono fondati. Il quadro normativo muove dal d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i), come integrato dal d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, e dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200, art. 4, comma 3, lett. c). La disposizione di attuazione qualifica come non commerciale l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, capaci di coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.
Le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo. Il criterio del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente, di origine dichiarativa, è replicato dai decreti che determinano i contributi alle scuole paritarie e non è predicabile rispetto alla normativa primaria sull’esenzione. Il parametro identifica la ragione di attribuzione di un vantaggio economico, non il presupposto dell’agevolazione fiscale.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’esenzione presuppone un requisito oggettivo, costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività non produttive di reddito, e un requisito soggettivo, rappresentato dalla natura dell’ente possessore. Il corrispettivo simbolico è quello irrisorio, marginale e residuale, tale da non porsi in relazione con il servizio reso.
Il criterio qualificatorio non può ridursi all’applicazione meccanica di un parametro elaborato in via generale. Sul contribuente grava l’onere di provare, con valutazione puntuale e non predeterminata, il carattere simbolico della retta riferita alle specifiche condizioni operative. Il quinto motivo resta assorbito.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese.
Nota della Redazione
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