Con l’ordinanza n. 2513 del 5 febbraio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è intervenuta in una controversia relativa all’acquisto di azioni illiquide della Banca Popolare di Bari nell’ambito di un rapporto di intermediazione finanziaria in regime di consulenza. Gli investitori avevano chiesto la nullità, l’annullamento o la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, contestando alla banca l’adempimento degli obblighi informativi, la gestione del conflitto di interessi e la valutazione di adeguatezza dell’operazione.
Questione esaminata
La Cassazione ha esaminato cinque motivi di ricorso contro la decisione con cui la Corte d’appello di Perugia aveva confermato il rigetto delle domande degli investitori. I primi tre motivi denunciavano la violazione degli artt. 21 e 23, comma 6, del Testo unico della finanza, delle disposizioni del Regolamento Consob n. 16190/2007 e delle regole di correttezza e buona fede.
In particolare, i ricorrenti sostenevano che la consegna delle schede prodotto e di adesione non fosse sufficiente a dimostrare un’informazione specifica e personalizzata; che la banca non avesse adottato misure idonee a identificare e gestire il conflitto di interessi connesso ai rapporti con l’emittente; e che l’acquisto di azioni illiquide non fosse adeguato al loro profilo di rischio. Con il quarto motivo contestavano la valutazione delle prove testimoniali, delle registrazioni dei colloqui e della documentazione prodotta. Con il quinto lamentavano il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
Principio affermato
La Corte ha ribadito la netta distinzione tra violazione o falsa applicazione di una norma di diritto ed erronea ricognizione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze istruttorie. Il primo vizio riguarda l’individuazione, l’interpretazione o la corretta applicazione della regola giuridica; il secondo investe invece l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non riesaminabili in sede di legittimità, salvo gli specifici e limitati vizi motivazionali consentiti dalla legge.
Non è quindi sufficiente qualificare formalmente una censura come violazione dell’art. 21 TUF o della disciplina Consob quando, nella sostanza, si chiede alla Cassazione di rivalutare il contenuto delle informazioni concretamente fornite, il significato delle dichiarazioni sottoscritte, la compatibilità dell’investimento con il profilo del cliente o il peso dei singoli elementi probatori.
Motivazione della Cassazione
Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile. Secondo la Corte, i primi tre motivi presentavano principi di diritto non correlati all’effettiva motivazione della sentenza impugnata e miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato nei due gradi di merito.
La Corte d’appello non aveva ritenuto sufficienti informazioni meramente generiche o standardizzate. Aveva invece accertato che la comunicazione era chiara e che la scheda prodotto era stata esaminata congiuntamente dai clienti e dalla dipendente della banca, ricavandone l’esaustività del quadro informativo fornito. La contestazione di tale conclusione riguardava pertanto l’accertamento in fatto, non l’interpretazione dell’art. 21 TUF.
Quanto al conflitto di interessi, il giudice di merito aveva posto in evidenza che gli investitori ne avevano preso atto e avevano prestato il consenso all’operazione. Anche su questo punto il ricorso tentava di capovolgere l’accertamento compiuto in appello.
Sull’adeguatezza dell’investimento, la sentenza impugnata aveva rilevato che il profilo di rischio medio assegnato ai clienti ammetteva un portafoglio bilanciato tra strumenti obbligazionari e strumenti più rischiosi. Le azioni acquistate, pur rischiose, erano state considerate compatibili con il portafoglio esistente. La critica dei ricorrenti, secondo la Cassazione, aggrediva direttamente una valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Anche il quarto motivo richiedeva un nuovo raffronto tra il peso attribuito dal giudice d’appello alle prove utilizzate e quello che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere riconosciuto ad altri elementi. La Corte ha inoltre ricordato che, per configurare l’omesso esame di un fatto decisivo, non basta prospettare una diversa lettura probatoria: occorre un fatto il cui esame avrebbe determinato con certezza, e non con mera probabilità, un esito diverso. Infine, l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio di tipo deducente rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
La Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese e applicando le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Rilevanza pratica
La decisione è significativa per il contenzioso in materia di servizi di investimento perché mostra che la corretta formulazione del ricorso per cassazione è decisiva quanto il merito delle contestazioni mosse all’intermediario. Le doglianze relative agli obblighi informativi, al conflitto di interessi e all’adeguatezza devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e individuare un effettivo errore nell’interpretazione o nell’applicazione della disciplina del TUF.
Quando il giudice di merito ha accertato, sulla base dei documenti e delle prove raccolte, che l’informazione era specifica, che il conflitto era stato rappresentato e accettato e che l’operazione risultava coerente con il profilo dell’investitore, non è possibile ottenere dalla Cassazione una nuova ponderazione delle medesime risultanze sotto l’etichetta della violazione di legge.
Per investitori e intermediari emerge inoltre l’importanza della documentazione concreta del percorso informativo: schede prodotto, dichiarazioni sul conflitto, profilatura e composizione del portafoglio assumono rilievo non in modo automatico, ma per il contenuto e per la valutazione complessiva che ne compie il giudice di merito. Per i difensori, la pronuncia richiama infine la necessità di distinguere rigorosamente l’errore di diritto dalla contestazione dell’accertamento fattuale, evitando motivi che sollecitino un terzo grado di giudizio sul merito.
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