Tassazione per cassa delle plusvalenze da cessione di azienda (Cass. n. 10820/2026)
Principi di diritto (Massima)
La plusvalenza da cessione di azienda ricevuta a titolo di donazione, qualificata come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h-bis, TUIR, concorre a formare il reddito del cedente secondo il principio di cassa, e cioè con l’effettivo incasso del corrispettivo pattuito, e non secondo il principio di competenza. Il momento del realizzo della plusvalenza, che coincide con il perfezionamento del negozio di cessione, è distinto dal momento della percezione del corrispettivo, che determina il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione. L’onere della prova del mancato pagamento del corrispettivo, in presenza di un atto notarile che prevede il pagamento entro un termine stabilito, grava sul contribuente, il quale deve fornire documentazione idonea a dimostrare l’assenza dell’incasso o l’esistenza di accordi modificativi.
Il Fatto
Con atto notarile del 25.9.2003, la titolare donava la propria azienda individuale in parti uguali al coniuge e alle tre figlie. La contribuente, una delle figlie, contestualmente cedeva a titolo oneroso alla sorella la propria quota (1/4) per Euro 41.250,00, da corrispondere entro il 31.12.2003. La contribuente non dichiarava alcuna plusvalenza per l’anno 2003. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di questionario, emetteva avviso di accertamento recuperando a tassazione l’intero importo. La CTP di Macerata accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la plusvalenza in Euro 35.750,00 e disponendo l’applicazione della tassazione separata. La CTR delle Marche rigettava l’appello della contribuente, ritenendo applicabile il principio di competenza e affermando che l’onere della prova del mancato pagamento gravava sul contribuente. La contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione della plusvalenza, e ha rigettato il secondo, sull’onere della prova. Ha richiamato il principio, enunciato da Cass. n. 34140/2025 e Cass. n. 11955/2025, secondo cui occorre distinguere tra il momento del realizzo della plusvalenza, che coincide con il perfezionamento del negozio di cessione a titolo oneroso (momento in cui sorge il credito al corrispettivo e si determina il regime fiscale applicabile), e il momento della percezione del corrispettivo, che determina il periodo d’imposta in cui il reddito, già realizzato, deve essere assoggettato a tassazione, in ossequio al principio di cassa che governa la categoria dei redditi diversi di natura finanziaria. La CTR, applicando erroneamente il principio di competenza, non aveva fatto buon governo di tali principi.
La Corte ha rigettato il secondo motivo, relativo all’onere della prova. Ha osservato che l’Agenzia, a fronte della previsione contenuta nell’atto notarile (pagamento entro il 31.12.2003) e della mancata dichiarazione, aveva richiesto alla contribuente, mediante questionario, la documentazione necessaria per verificare la corretta determinazione della plusvalenza. La contribuente non aveva fornito alcuna prova del mancato pagamento o dell’esistenza di accordi modificativi. L’accertamento presuntivo, fondato sull’atto notarile, era legittimo, e spettava alla contribuente fornire la prova contraria del mancato incasso. La Corte ha quindi cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla CTR delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame, affinché verifichi, alla luce del principio di cassa e del corretto riparto dell’onere probatorio, se e in quale misura la plusvalenza sia effettivamente imponibile.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio per il contribuente: l’avvocato del contribuente che contesti la tassazione di una plusvalenza da cessione di azienda, in presenza di atto notarile che prevede il pagamento dilazionato, deve allegare e provare il mancato incasso del corrispettivo, producendo documentazione idonea (es. dichiarazioni del cessionario, atti di transazione, rinunce, etc.); la mera allegazione del mancato pagamento, in assenza di prova, non è sufficiente a superare la presunzione di percezione del corrispettivo nel termine pattuito.
- Distinzione tra realizzo e tassazione: per il difensore del contribuente, è necessario eccepire che la tassazione della plusvalenza da cessione di azienda, qualificata come reddito diverso, segue il principio di cassa e non di competenza; il reddito è imponibile nell’anno in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato, anche se la plusvalenza si realizza con la stipula del contratto; la CTR deve quindi accertare il momento della percezione, non solo la data del rogito.
- Accertamento presuntivo dell’Agenzia: l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di atto notarile che prevede il pagamento entro un termine determinato, può fondare l’accertamento sulla presunzione che il pagamento sia avvenuto nel termine, gravando sul contribuente l’onere di provare il contrario; il questionario è uno strumento utile per richiedere al contribuente la documentazione, e la mancata risposta o la risposta generica legittima il recupero a tassazione dell’intero corrispettivo.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.