Interposizione fittizia di manodopera e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 14058 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione fittizia di manodopera, il giudice tributario può fondare il proprio convincimento sugli esiti del procedimento amministrativo avviato dalla Direzione Territoriale del Lavoro e sulla richiesta di archiviazione in sede penale, valutandone la valenza indiziaria, senza che ciò integri violazione dei principi di autonomia e indipendenza dei giudizi. In caso di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, allorché il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava a una società cooperativa attiva nella gestione logistica un processo verbale di constatazione, contestandole di avere preso parte a un sistema di interposizione illecita di manodopera posto in essere da una terza società tramite numerose cooperative, per gli anni dal 2010 al 2013.
Per l’anno 2013 seguiva un avviso di accertamento con cui si contestava un’indebita detrazione Iva e si irrogavano sanzioni. Il ricorso della contribuente era accolto dalla CTP; la CTR confermava la decisione, escludendo la prova della contestata interposizione fittizia. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la società non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, è infondato. La CTR ha escluso la fattispecie contestata indicando plurimi argomenti a sostegno del proprio convincimento, richiamando la decisione di primo grado, la documentazione prodotta e le risultanze della verifica della Direzione Territoriale del Lavoro, che aveva ritenuto effettivi i rapporti di lavoro.
La Commissione ha, inoltre, preso in esame le specifiche circostanze valorizzate dall’Ufficio e le ha ritenute compatibili con un appalto genuino: la mancata proprietà dei mezzi, l’assenza di prova documentale di un diretto potere direttivo sui dipendenti, la modifica del contratto collettivo con esclusione, da parte dei lavoratori, di poteri organizzativi o disciplinari in capo alla terza società, e l’assenza di un effettivo vantaggio fiscale.
Il secondo motivo è inammissibile. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento — Cass. n. 26774 del 2016 e Sezioni Unite n. 22430 del 2018 — secondo cui, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Nella specie entrambe le decisioni di merito sono di accoglimento e si fondano sulle medesime ragioni; inoltre l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Il terzo motivo è infondato. L’archiviazione penale non impedisce che lo stesso fatto sia diversamente qualificato dal giudice tributario, non dando luogo a preclusioni; ciò non toglie che il giudice tributario possa valutare gli esiti del procedimento penale come indizio, verificandone la concreta valenza dimostrativa. La CTR, corroborando la propria decisione con tali risultanze, si è attenuta a questi principi. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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