Pensionato coltivatore diretto e agevolazione IMU su terreni agricoli (Cass. civ. Sez. V n. 14059 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 104 del 2020, applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non costituisce di per sé elemento ostativo al trattamento agevolativo per i terreni agricoli posseduti. L’unica condizione richiesta per fruire dei benefici fiscali è la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi secondo i criteri fissati ai fini previdenziali. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta e della sua applicabilità retroattiva, trattandosi di disposizioni di natura interpretativa che non presentano contenuto sostanzialmente innovativo.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di erede del de cuius, impugnava gli avvisi di accertamento IMU emessi dal Comune per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, contestando il diniego della riduzione d’imposta in relazione ai fondi condotti dal coltivatore diretto.

La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, escludendo l’agevolazione perché il contribuente era titolare di redditi di pensione superiori a quelli derivanti dall’attività legata al fondo. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 78-bis del d.l. n. 104/2020, per avere il giudice di merito escluso l’agevolazione sulla base della qualifica di pensionato. La doglianza viene riqualificata come denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. ed è accolta.

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’orientamento espresso con la sentenza n. 13131 del 2023 e confermato con le ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024. Per assoluta identità di ratio, si ribadisce che la condizione di pensionato non può costituire ostacolo al trattamento agevolativo, perché la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola è l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Comune è giudicata non fondata. Quanto agli artt. 2, 3 e 53 Cost., la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata, poiché la ratio dell’agevolazione è assicurata dal requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale, garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali.

Sulla retroattività, la Corte valorizza la presenza di rilevante contenzioso, di contrasti giurisprudenziali di merito e di numerose circolari interpretative quali indici dell’autenticità dell’intervento interpretativo del legislatore. Le disposizioni interpretative si saldano con le precedenti senza intaccarne il dato testuale, dando luogo a un precetto unitario, come già affermato dalla Corte cost. n. 425 del 2000 e dalla Corte cost. n. 397 del 1994.

Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale del de cuius come coltivatore diretto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., accogliendo il ricorso introduttivo. Le spese di tutti i gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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