Rendiconto annuale e attività senza fine di lucro: oneri inderogabili per le agevolazioni delle società sportive dilettantistiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 2865 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il godimento delle agevolazioni fiscali previste per gli enti di tipo associativo, incluse le società sportive dilettantistiche, è subordinato non solo al requisito formale dell’inserimento nello statuto di apposite clausole, ma anche e soprattutto all’effettivo rispetto, in concreto, delle prescrizioni da esse imposte. L’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’applicazione del regime di favore è a carico del contribuente che lo invoca, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. L’obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, imposto dall’art. 90, comma 18, lett. f), della legge n. 289/2002 e dall’art. 148, comma 8, lett. d), TUIR, non costituisce una mera formalità, ma risponde a un’essenziale esigenza di trasparenza, necessaria per la distinzione tra attività istituzionale non imponibile e attività commerciale. La mancata redazione del rendiconto non può essere surrogata dalla presentazione del bilancio civilistico e costituisce di per sé una violazione che preclude l’accesso ai benefici fiscali, inclusa la de commercializzazione dei corrispettivi specifici di cui all’art. 148, comma 3, TUIR. Il riconoscimento del regime agevolato richiede la prova dell’effettivo svolgimento di un’attività senza fine di lucro, non essendo sufficiente il dato formale dell’affiliazione al CONI, con la conseguenza che la motivazione del giudice di merito che riconosca l’agevolazione in base a soli dati formali si risolve in una motivazione apparente.
Il Fatto
A seguito di un’indagine fiscale, la Guardia di Finanza contestava alla società sportiva dilettantistica una serie di violazioni della legge n. 389/1991, dalle quali conseguiva la perdita dei benefici fiscali connessi alla qualifica di associazione sportiva dilettantistica. L’Agenzia delle Entrate rideterminava pertanto un maggior reddito d’impresa, recuperando le imposte ai fini IRES, IVA ed IRAP per gli anni dal 2009 al 2011 e irrogando le relative sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accoglieva i ricorsi della società contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio lamentava l’error in iudicando per l’annullamento dell’atto impositivo nonostante il difetto di presentazione del rendiconto annuale economico-finanziario. La Suprema Corte ha ribadito che le agevolazioni fiscali per gli enti di tipo associativo, incluse le società sportive dilettantistiche, dipendono dall’effettivo rispetto delle prescrizioni normative e non dalla sola previsione statutaria. La mancata redazione del rendiconto economico-finanziario, essendo un adempimento sostanziale volto a garantire la trasparenza, non può essere surrogata dal bilancio civilistico e costituisce di per sé una violazione preclusiva dei benefici fiscali.
La Corte ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione. La pronuncia della C.t.r. è stata giudicata apodittica, poiché si limitava ad aderire alla tesi della società contribuente senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito, né confrontarsi con le contestazioni dell’Ufficio circa l’assenza di prova documentale dei rimborsi e la sproporzione tra il costo dei servizi e l’attività sportiva. Tale motivazione, non consentendo alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attinge la soglia del “minimo costituzionale” e si risolve in una motivazione meramente apparente.
La Cassazione ha infine chiarito che l’agevolazione fiscale non spetta in base al solo dato formale dell’affiliazione al CONI, “del tutto estrinseco e neutrale”, ma richiede la prova dell’effettivo svolgimento di un’attività senza fine di lucro, richiamando i principi espressi da Cass. n. 28723 del 30.10.2025 e Cass. n. 19395 del 14.07.2025. L’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività effettivamente praticate e le modalità di erogazione delle prestazioni, al fine di evitare che lo schema associativo sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale.
Il terzo motivo di ricorso, concernente la dedotta duplicazione delle sanzioni, è stato invece rigettato. La Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente duplicato le sanzioni, irrogando con atti separati un’ulteriore sanzione per “omesso versamento” ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. n. 471/1997, dopo aver già sanzionato la medesima condotta per “dichiarazione infedele” e “mancata esecuzione di ritenute”. In accoglimento dei primi due motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.