La notifica a mezzo posta privata senza licenza rende inammissibile l’appello tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 7942 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore di posta privata privo del titolo abilitativo è nulla, e non inesistente. La sanatoria per raggiungimento dello scopo, dovuta alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, poiché l’operatore privo di licenza non ha poteri certificativi e le sue attestazioni non sono assistite da fede privilegiata. In assenza di sanatoria, la nullità non può essere superata tramite l’ordine di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., atteso che la mancanza di certezza legale sulla data di consegna dell’atto all’operatore e al destinatario rende comunque impossibile verificare la tempestività dell’impugnazione, che va dichiarata inammissibile per tardività.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando l’avviso di rettifica del classamento di un immobile. La Commissione tributaria regionale del Lazio, però, dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio, ritenendo inesistente la notificazione del ricorso, eseguita il 4 febbraio 2017 tramite un operatore postale privato privo della qualità di pubblico ufficiale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina la censura dell’Agenzia, che lamenta la violazione degli artt. 16 e 38 del d.lgs. n. 546/1992, non avendo il giudice d’appello riconosciuto la validità della notifica. richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 299 del 10.01.2020, la Corte chiarisce che, nel periodo antecedente alla legge n. 124 del 2017, la notifica a mezzo posta privata priva di titolo abilitativo è affetta da nullità, non da inesistenza.

Tale nullità può essere sanata dalla costituzione della controparte, ma ciò non supera il problema della mancanza di certezza legale della data di consegna dell’atto all’operatore. Difatti, solo l’operatore abilitato può produrre attestazioni con efficacia di atto pubblico, come precisato dalle Sezioni Unite n. 13452 e 13453 del 2017, garantendo la verificabilità della provenienza e della data della spedizione.

Nella fattispecie, la notifica risalente al 4 febbraio 2017 è nulla e, poiché il contribuente non si è costituito in appello, non vi è stata sanatoria. In applicazione del principio generale per cui la notifica nulla dell’atto di impugnazione non determina l’inammissibilità ma impone la rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., la Corte esclude tale possibilità: l’operatore privato senza licenza non può attestare con certezza né il momento di consegna dell’atto né quello di ricezione da parte del destinatario.

Pertanto, non essendo possibile verificare la tempestività dell’appello, l’ordine di rinnovazione sarebbe superfluo, conformemente al precedente di Sez. 5, n. 19019 del 06.07.2021. La Corte conferma l’inammissibilità dell’impugnazione, ma sotto il diverso profilo della tardività, e rigetta il ricorso dell’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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