Interpretazione accordi sindacali aziendali: sindacato di legittimità limitato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22228 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli accordi sindacali aziendali, diversi dal contratto collettivo nazionale di lavoro, integra un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. In sede di legittimità, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., tale valutazione è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione che superi il minimum costituzionale. È inammissibile la censura che, al di là della formale rubricazione, si risolva nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione del testo negoziale, senza indicare il modo in cui si sarebbe realizzata la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ..

Il Fatto

La controversia riguarda l’inquadramento professionale dei lavoratori di una società di trasporto ferroviario, sorta dalla confluenza di due rami d’azienda. All’atto dell’armonizzazione della classificazione del personale, la società aveva assegnato ai ricorrenti il livello retributivo B1, mentre i lavoratori rivendicavano l’inquadramento nel superiore livello B3.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione, ritenendo che il criterio di confluenza, secondo le fonti contrattuali collettive richiamate, dovesse ancorarsi all’anzianità di servizio maturata nella mansione specifica e non all’anzianità totale. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa metodologica decisiva. Non è in discussione il significato dell’art. 27 del CCNL Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012, espressione di un contratto collettivo nazionale la cui esegesi spetta direttamente alla Cassazione. Oggetto del contendere è invece l’interpretazione degli accordi sindacali di diverso livello intervenuti tra le parti, per i quali opera il risalente insegnamento secondo cui l’attività ermeneutica costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Da tale qualificazione discende il limite del sindacato di legittimità. Secondo il costante orientamento richiamato, le valutazioni del giudice di merito sulla volontà negoziale soggiacciono, in cassazione, alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della sussistenza di una motivazione logica e coerente, che superi la soglia del minimum costituzionale.

La Corte precisa poi l’onere di allegazione. Sia la denuncia della violazione delle regole ermeneutiche, sia quella dei vizi motivazionali, esigono una specifica indicazione: occorre precisare il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione e le ragioni dell’insanabile contraddittorietà del ragionamento. Le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata.

Applicando tali principi, il motivo è respinto. Al di là della formale rubricazione, la doglianza si sostanzia nella prospettazione di un diverso significato da attribuire alla volontà delle parti stipulanti. La Corte ribadisce che, quando di una clausola negoziale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra: non ricorre violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. per il solo rilievo che il giudice di merito abbia scelto una tra le molteplici letture del testo negoziale.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della società alle spese di lite e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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