Riscossione verso il socio di s.n.c.: la cartella notificata alla società non esclude il diritto del socio di contestare la pretesa (Cass. civ. Sez. 5 n. 5780 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società in nome collettivo è illimitatamente e solidalmente responsabile per i debiti tributari della società, anche se la qualità di socio è cessata, purché i debiti si riferiscano al periodo in cui era in carica. Tale responsabilità opera anche nei rapporti tributari, con la conseguenza che il socio può essere destinatario della cartella di pagamento e della successiva intimazione, senza che la notifica degli atti prodromici alla sola società determini la nullità dell’intimazione stessa. L’impugnazione dell’intimazione di pagamento consente al socio, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di contestare la pretesa originaria e di far valere i vizi propri degli atti presupposti non notificati. La prescrizione dell’obbligazione tributaria relativa a sanzioni e interessi, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata su sentenza passata in giudicato, è quinquennale, rispettivamente ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., decorrendo dall’iscrizione a ruolo del credito.
Il Fatto
La contribuente, socia di una s.n.c. fino all’11.12.2006, aveva ricevuto un’intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali riguardanti tributi per gli anni d’imposta 2005 e 2006. La società aveva nel frattempo modificato la ragione sociale, ma i debiti erano riferibili al periodo in cui la socia era ancora in carica.
La contribuente impugnava l’intimazione dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione, ritenendo regolarmente notificate le cartelle alla società e non decorso il termine di prescrizione. La socia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’istanza di rimessione in termini presentata dal difensore della ricorrente, che non aveva depositato tempestivamente il ricorso a causa di un improvviso malore (fibrillazione atriale parossistica) che gli aveva imposto riposo assoluto. Richiamando il principio secondo cui la causa non imputabile deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del difensore, specificamente allegato nella sua efficienza causale, la Corte ha ritenuto sussistente il legittimo impedimento, in ragione della gravità, dell’improvvisa e imprevedibile natura del malore, che rendeva impossibile una immediata riorganizzazione dell’attività professionale. L’istanza è stata quindi accolta.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la nullità dell’intimazione per mancata notifica delle cartelle alla sua persona. Richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti della società di persone prevista dall’art. 2291 cod. civ. opera anche nei rapporti tributari, con la conseguenza che il socio può essere destinatario della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento. La Corte ha precisato che la notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione al socio non integra un deficit del suo diritto di difesa, in quanto l’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 lo legittima espressamente a impugnare, unitamente all’atto notificatogli, anche tutti gli atti presupposti non notificati, facendo valere i vizi propri di quelli. Ne deriva che l’impugnazione dell’intimazione consente al socio di contestare la pretesa originaria, rendendo ultroneo esaminare la validità della notifica alla società della cartella prodromica, che peraltro era stata correttamente effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 senza necessità di spedizione della CAD.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, con assorbimento del terzo, rilevando che il giudice di appello non si era pronunciato sull’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla contribuente con riferimento a sanzioni e interessi. Richiamando il principio per cui, in caso di cartella non fondata su sentenza passata in giudicato, la prescrizione per sanzioni e interessi è quella quinquennale, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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