Ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 8994 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, a norma dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il ricorso per cassazione che non illustri compiutamente la vicenda processuale, omettendo di esporre le ragioni della domanda o dell’eccezione e le difese svolte dalla parte nei precedenti gradi di giudizio. È altresì inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorso che, nell’enunciazione dei motivi, non indichi specificamente gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure.
Il Fatto
La Regione Veneto aveva emesso, ai sensi dell’art. 2, r.d. n. 639/1910, un’ingiunzione di pagamento nei confronti di una compagnia di assicurazioni, per somme dovute in relazione a una garanzia prestata a favore di un centro di formazione professionale, poi fallito. Il Tribunale di Venezia aveva rigettato l’opposizione proposta dalla società assicuratrice, la quale aveva quindi proposto appello principale, mentre la Regione proponeva appello incidentale.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1958/2024, accoglieva l’appello principale e, rigettato l’incidentale, annullava l’ingiunzione. La Regione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato, in via pregiudiziale, la inammissibilità del ricorso. Richiamando il disposto dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., ha osservato che la ricorrente non aveva idoneamente illustrato la vicenda processuale: dalla premessa del ricorso risultava narrata solo la fase antecedente all’instaurazione della causa, senza che fosse indicato il contenuto dell’atto di opposizione all’ingiunzione né come la Regione si fosse difesa in merito.
La Corte ha precisato che l’esposizione dei fatti di causa non può limitarsi alla fase prodromica alla lite, ma deve comprendere l’indicazione delle ragioni della domanda e delle eccezioni, al fine di consentire al giudice di legittimità di avere piena contezza della questione sottoposta al suo esame.
Le censure sono state giudicate altresì formulate in violazione del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., per la mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a loro fondamento, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019.
La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni altra questione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e a una somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché al versamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.
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Nota della Redazione
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