Chiamata in garanzia e automatica estensione della domanda al terzo (Cass. civ. Sez. III n. 4204 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il convenuto in un giudizio risarcitorio chiami in causa un terzo indicandolo come (cor)responsabile del danno e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza contestare la propria legittimazione passiva, si versa in ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola dell’automatica estensione della domanda al terzo chiamato. L’estensione automatica si produce, invece, quando il convenuto deduce il difetto della propria legittimazione passiva e indica il terzo come il vero obbligato: in tal caso il giudice può pronunciare direttamente la condanna verso il terzo senza incorrere nel vizio di extrapetizione. Il discrimine è pertanto individuato nell’identità o nella diversità del rapporto sostanziale dedotto dal convenuto verso il terzo rispetto a quello invocato dall’attore verso il convenuto.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un incarico di progettazione e direzione dei lavori conferito da una committente a un professionista, dal quale erano derivati danni poi accertati in giudizio. Il convenuto, costituendosi, aveva chiamato in causa un terzo quale ausiliario nell’adempimento della prestazione, chiedendone la manleva in caso di accoglimento della domanda attorea.
La Corte d’appello di Ancona, in accoglimento degli appelli principale e incidentale, aveva escluso ogni responsabilità diretta del terzo chiamato verso l’attrice, rilevando che quest’ultima non aveva esteso nei suoi confronti la domanda risarcitoria originariamente proposta contro il solo convenuto. La committente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro della chiamata in garanzia muovendo da un principio consolidato: se il convenuto si limita a indicare il terzo come corresponsabile e a chiedere la manleva, la sua posizione coesiste con quella dell’attore e non si determina alcuna estensione automatica della domanda, salvo che il danneggiato proponga verso il chiamato una nuova autonoma domanda di condanna. In tal senso richiama Sez. 3, Ordinanza n. 30601 del 2018 e Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 2020.
Il criterio decisivo è quindi la diversità del rapporto sostanziale: quando la chiamata si fonda su un titolo differente da quello invocato dall’attore verso il convenuto, è necessaria un’esplicita domanda dell’attore, come chiarito da Sez. 3, Ordinanza n. 31066 del 2019. L’estensione automatica, invece, opera se il convenuto contesta la propria legittimazione passiva indicando il terzo come vero legittimato, senza che ciò integri extrapetizione, secondo Sez. 2, Ordinanza n. 22050 del 2018.
Nel caso di specie la corte territoriale ha ritenuto che il convenuto avesse dedotto verso il terzo un rapporto contrattuale diverso da quello intercorso con la committente, con la conseguenza che, in assenza di un’espressa domanda di quest’ultima, la pretesa non poteva ritenersi automaticamente estesa. Le doglianze della ricorrente si risolvono in una contestazione dell’interpretazione degli atti processuali: non essendo stata prospettata la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, il motivo è infondato, poiché sollecita una rivisitazione nel merito non consentita in sede di legittimità.
Anche i motivi relativi alla rideterminazione del risarcimento sono inammissibili: la ricorrente denuncia come violazione di legge quella che è una tipica erronea ricognizione della fattispecie concreta, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Quanto alle spese professionali, il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo la ricorrente allegato gli atti idonei a consentire il controllo, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 16887 del 2013 e Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il ricorso è dunque complessivamente rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.