Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 58 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto davanti alla Corte dei conti, il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia titolare di un mero debito di vigilanza non assume la veste di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, sono soggetti all’obbligo di resa del conto soltanto i consegnatari con debito di custodia, caratterizzati da una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. Il giudizio di conto instaurato nei confronti del consegnatario per sola vigilanza è pertanto improcedibile per carenza dei presupposti normativi.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2020 da un consegnatario di beni mobili di un Comune marchigiano, in servizio presso il pertinente Ambito Territoriale Sociale. Il conto è stato trasmesso all’Ente e da questo depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale.
Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato che l’atto non era qualificabile come vero conto giudiziale, poiché la gestione ricompresa non atteneva a beni o materie detenuti con debito di custodia, bensì a voci di immobilizzazione in uso continuativo presso l’ufficio. Il consegnatario ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di improcedibilità per carenza dei presupposti, qualificandosi titolare di un mero obbligo di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla distinzione tra agente contabile e agente amministrativo. Richiama l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude dall’obbligo i consegnatari con debito di vigilanza, riservandolo ai consegnatari con debito di custodia ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo decreto.
Il Collegio ricostruisce la nozione di debito di custodia. Esso ricorre quando il consegnatario gestisce un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota la posizione di chi, presso ciascuna articolazione funzionale, è competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
La Corte puntualizza il criterio differenziale. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile con debito di custodia e conseguente obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici, costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, restano esclusi dal conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e il controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione di magazzino. Ne deriva che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, non si pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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