Interruzione del servizio ferroviario e notifica al domicilio dichiarato inidoneo (Cass. pen. Sez. VI n. 1652 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche una temporanea alterazione del servizio pubblico, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità dello stesso, integra il reato di cui all’art. 340 cod. pen. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito. La notificazione del decreto di citazione in appello è ritualmente effettuata presso il difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., quando il domicilio dichiarato dall’imputato risulti inidoneo perché sconosciuto all’indirizzo indicato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen. per intervenuta prescrizione, confermando nel resto la condanna per i reati di cui agli artt. 341-bis cod. pen. e 340 cod. pen.
La ricorrente è stata ritenuta responsabile, in particolare, di aver offeso in luogo pubblico l’onore e il prestigio del capotreno mentre questi compiva un atto del proprio ufficio, consistente nel controllo dei titoli di viaggio, e di aver cagionato un’interruzione della regolarità del servizio pubblico ferroviario per 31 minuti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omessa notificazione del decreto di citazione in appello al domicilio dichiarato e l’insussistenza del reato di cui all’art. 340 cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla notificazione del decreto di citazione in appello. Dagli atti emerge che la notificazione presso il domicilio dichiarato dall’imputata non è andata a buon fine perché è risultata sconosciuta all’indirizzo indicato, come da relata del 25/05/2023.
Essendo dunque inidoneo il domicilio dichiarato, la notificazione è stata effettuata ritualmente presso il domicilio del difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., il successivo 23/06/2023. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui anche una temporanea alterazione, purché tale da incidere in modo apprezzabile sulla funzionalità del servizio, può integrare la fattispecie di cui all’art. 340 cod. pen. (sul punto, Sez. VI, n. 1334 del 12 dicembre 2018, Rv. 274836).
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, ritenendo che il ritardo del treno di 31 minuti costituisca apprezzabile compromissione del regolare svolgimento del pubblico trasporto. La censura relativa all’imputabilità del ritardo anche alla capotreno è dichiarata inammissibile perché versata in fatto e, comunque, manifestamente infondata: dalla sentenza impugnata emerge che la capotreno ha immediatamente allertato la Polfer e che, all’arrivo del treno presso la stazione di Fidenza, sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato l’imputata.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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