Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai soli motivi tipizzati (Cass. pen. Sez. VII n. 29261 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile nei soli casi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Possono essere dedotti esclusivamente motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Restano pertanto inammissibili le doglianze concernenti il mancato proscioglimento e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Due imputati erano stati giudicati con rito speciale davanti al GIP del Tribunale di Caltagirone, che aveva applicato le pene rispettivamente di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 2.800 di multa, e di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 2.100 di multa. Il reato contestato era quello di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen. e art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione, per cessione di cocaina.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi ciascuno, deducendo vizio di motivazione sul mancato proscioglimento e violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per non essere stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. deve essere trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che delimita in modo tassativo le censure proponibili: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso concreto i ricorrenti hanno lamentato il mancato proscioglimento e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si tratta di doglianze che non attengono ad alcuna delle ipotesi per le quali il ricorso è consentito e che, dunque, non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità.
La Corte ha poi applicato l’art. 616 cod. proc. pen., escludendo l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 186 del 13/06/2000. All’inammissibilità dei ricorsi ha fatto seguito la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.