Il vizio di contraddittorietà della motivazione e la valutazione delle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. 3 n. 13325 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i motivi che deducono il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, qualora, pur richiamando atti specificamente indicati, non ne contengano la integrale trascrizione o allegazione. Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo in caso di concorso dialetticamente irrisolto di proposizioni, testuali o extra-testuali, inconciliabili e concernenti punti decisivi; non è sufficiente un mero contrasto tra enunciati se non compromette la tenuta logico-giuridica dell’impianto motivazionale.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Palermo, adito nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, annullava il provvedimento genetico rilevando l’insussistenza delle esigenze cautelari. Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione e contestando la valutazione del tribunale in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, fondata sulla distanza temporale tra i fatti e l’applicazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette un’analitica ricostruzione dei confini del vizio di contraddittorietà della motivazione, precisando che esso consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni inconciliabili su punti decisivi, tale che l’affermazione dell’una implichi la negazione dell’altra. Viene altresì evidenziato che non è sufficiente il mero contrasto tra due proposizioni, occorrendo che l’inconciliabilità comprometta l’assetto complessivo del costrutto argomentativo. La Corte richiama i precedenti secondo cui il vizio può essere logico, interno alla motivazione, o processuale, per travisamento delle risultanze extra-testuali.
Quanto al vizio di manifesta illogicità, la Corte ne precisa la natura di macroscopica violazione delle regole della logica giuridica, che si esprime in una motivazione incoerente, incompiuta o monca, ovvero in una invalidità dell’argomentazione per carenza di connessione tra premesse e conclusioni.
Applicando tali principi, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il tribunale aveva congruamente motivato la mancanza di dati dimostrativi sia della persistenza dell’associazione, sia dell’attuale inserimento dell’indagato nel traffico di stupefacenti, non essendo la prognosi di recidivanza suffragata da elementi sulla personalità. La tesi del Pubblico Ministero si traduce in una personale valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
La Corte rileva, inoltre, che il ricorso richiama atti di polizia giudiziaria e intercettazioni senza allegarli integralmente, in violazione del principio di autosufficienza. Con specifico riguardo alla nota del 9.4.2024, la Corte ritiene pertinente e non confutata la valutazione dei giudici della cautela sulla inadeguatezza della notizia a suffragare l’attuale operatività del sodalizio, in assenza di ogni coinvolgimento degli indagati nella predetta attività di spaccio. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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