Compensazione prezzi materiali: criterio della circolare ministeriale (TAR Campania n. 3423 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, disciplinata dall’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, si determina applicando alle quantità dei singoli materiali contabilizzate la variazione percentuale rilevata dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell’offerta, depurata dell’alea dell’8 per cento. La variazione va proiettata sul prezzo medio indicato nel decreto ministeriale, e non sul prezzo contrattuale ridotto dal ribasso d’asta. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle compensazioni già accordate. La circolare ministeriale del 25 novembre 2021 ha valore esplicativo, non integrativo né modificativo, della disciplina legale.

Il Fatto

Una società titolare di un appalto pubblico di lavori stradali, affidatole dalla Città Metropolitana di Napoli con contratto del giugno 2020, ha chiesto la compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel primo semestre del 2021, quantificando il proprio credito in una prima somma.

La stazione appaltante ha riconosciuto un importo molto inferiore, applicando una propria circolare interna che assumeva come base di calcolo il prezzo posto a base di gara ridotto del ribasso offerto. La società ha impugnato i provvedimenti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla maggiore somma e la condanna dell’Amministrazione al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ricostruito la disciplina applicabile, richiamando la propria sentenza n. 8016 del 22.12.2022 e le successive sentenze n. 498 e n. 500 del 20 gennaio 2025, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 55 e n. 54 del 5 gennaio 2026. La norma legale impone di applicare la variazione percentuale alle quantità dei materiali impiegati e contabilizzati, e non ai prezzi pattuiti in contratto.

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021 ha valore meramente esplicativo, diretta ad assicurare uniformità di comportamenti. Non regge quindi la tesi dell’Amministrazione secondo cui il calcolo sul prezzo medio del decreto genererebbe un indebito effetto moltiplicatore sull’utile d’impresa.

I prezzi dei decreti ministeriali costituiscono un riferimento parametrico di calcolo, che non modifica il prezzo effettivo contrattuale. Il criterio corretto esige di accertare le quantità contabilizzate, individuare per ogni materiale il prezzo medio del decreto, scorporare l’alea e proiettare la variazione percentuale sul prezzo medio, applicandola infine alle quantità contabilizzate.

I primi due motivi sono stati pertanto accolti, risultando illegittimo il provvedimento che aveva applicato la circolare interna. Il terzo motivo è stato invece respinto: le dichiarazioni dei fornitori prodotte dalla ricorrente sono documenti di parte, inidonei a superare l’avvenuta accettazione senza riserve delle voci di contabilità negli atti contabili.

Ne è derivata l’annullamento parziale degli atti impugnati e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma ricalcolata secondo la circolare ministeriale, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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