Interventi pertinenziali in zona BB3 ammessi anche senza disciplina di piano (TAR Toscana n. 904 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi pertinenziali di cui all’art. 135, comma 2, lett. e), l. r. Toscana n. 65/2014 sono ammessi quando realizzano una volumetria aggiuntiva contenuta entro il 20 per cento della volumetria dell’edificio principale, all’interno del resede di riferimento o in aderenza all’edificio. L’assenza di una puntuale disciplina di piano non osta alla loro realizzazione, trovando la fattispecie diretta applicazione nella legge regionale. Il diniego comunale è illegittimo quando ricostruisce il manufatto come addizione volumetrica ai sensi delle NTA, senza verificare la sua natura accessoria e strumentale. La motivazione che qualifica l’immobile come ricadente in area agricola è viziata quando la destinazione urbanistica effettiva è residenziale.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile in zona classificata “BB3 – aggregati di recente formazione esterni al sistema insediativo”. Il fabbricato, edificato in forza di licenza risalente al 1973, è classificato come edificio privo di valore storico-architettonico-ambientale. Nel novembre 2020 è stata presentata SCIA per l’installazione di un manufatto ligneo pertinenziale destinato a impianti tecnologici, ai sensi dell’art. 135, comma 2, lett. e), l. r. n. 65 del 2014.
Dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni dei ricorrenti, il Comune ha respinto la SCIA con divieto di prosecuzione delle opere e riduzione in pristino. L’istanza di riesame è stata confermata. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR, contestando la qualificazione del manufatto e il riferimento a una pretesa destinazione agricola dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e muove dalla consistenza del manufatto. Si tratta di una struttura lignea per impianti tecnologici a servizio dell’abitazione, di circa mq 14,00, collocata a oltre otto metri dall’edificio principale ma all’interno del resede di pertinenza.
La norma regionale richiamata sottopone a SCIA gli interventi pertinenziali che realizzano una volumetria aggiuntiva non superiore al 20 per cento della volumetria dell’edificio, all’interno del resede o in aderenza. Il manufatto rientra in questa fattispecie: il volume, pari a mc. 40,36, è inferiore alla soglia rispetto alla volumetria complessiva dell’edificio, pari a mc. 288,08, e la destinazione d’uso è meramente accessoria, legata al riscaldamento.
Il fatto che l’immobile non rientri nelle previsioni delle NTA non impedisce la realizzazione. La fattispecie dell’intervento pertinenziale trova applicazione diretta nella legge regionale, rispetto alla quale le NTA non dettano una disciplina puntuale. La qualificazione come addizione volumetrica ex art. 17 NTA non è dirimente, poiché il vano è collocato nel resede e la sola mancanza di adiacenza non esclude la configurabilità dell’intervento.
Il Collegio rileva inoltre il vizio motivazionale. Il riferimento all’inserimento in area agricola compare solo nella nota di conferma, mentre l’immobile ricade in area a prevalente destinazione residenziale. Non è pertinente il richiamo all’art. 23.2 NTA, che concerne i manufatti privi di rilevanza edilizia di cui all’art. 137 l. r. n. 65/2014. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.