Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3072 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal giudice ordinario, ma assolve la sola funzione di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice va dichiarata quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che i conteggi prodotti dal creditore siano definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendo residuo capitale e interessi essere verificati secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza.
Il Fatto
Il giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma di euro 500,00, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2019/2020, oltre alle spese legali distratte in favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in cosa giudicata ed è stata notificata in data 13.11.2024.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di condannarla ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., di nominare sin d’ora un commissario ad acta e di liquidare le spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza azionata ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed è sorretta da idonea documentazione. Né l’Ente debitore ha contrastato in modo adeguato la pretesa.
Su questa base il Tribunale precisa la natura del rimedio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: la sua funzione è soltanto di consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme indicate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: residuo capitale e interessi vanno verificati nella misura e nella decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti cod. civ..
Il Collegio verifica poi la condizione temporale dell’azione. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’Ente e assegna sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, degli ulteriori accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, di copia e di notificazione che abbiano titolo nel provvedimento stesso. Non sono dovute le somme richieste in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
Per il caso di inutile decorso del termine il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. La condanna alle spese segue all’inadempimento non contestato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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