Intervento integrativo alle zone sciistiche e interesse ad agire del proprietario (Cons. Stato n. 4385 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all’atto che conclude il procedimento; l’impugnazione anticipata è ammessa solo per atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera determinante la determinazione conclusiva. Tale regola non opera quando gli atti impugnati individuano puntualmente le particelle interessate dall’intervento: in tal caso la legittimazione del proprietario e l’interesse al ricorso sussistono, essendo il deprezzamento della proprietà in re ipsa. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, l.p. n. 14/2010 e dell’art. 9-bis d.P.P. n. 3/2012, costituisce intervento integrativo l’impianto a fune con servizio sciistico collocato in parte fuori dalla zona sciistica ma ad essa funzionalmente collegato, anche quando consista nella sostituzione di un impianto esistente con spostamento del tracciato.
Il Fatto
Il proprietario di un maso chiuso in Comune di Selva di Val Gardena impugna la delibera consiliare che approva lo studio di fattibilità per lo spostamento del tracciato di una seggiovia, nonché la successiva delibera provinciale di approvazione dell’intervento integrativo. Il primo giudice dichiara inammissibile il ricorso avverso gli atti comunali per difetto di interesse e respinge nel merito quello avverso la delibera provinciale.
Propone due appelli, poi riuniti, dolendosi della qualificazione dell’opera come mera dislocazione, del contrasto con gli strumenti di pianificazione, dell’assenza di variante urbanistica, dell’impatto sulla mobilità e delle distanze dal torrente.
La Motivazione della Corte
Sul primo appello il Collegio richiama la regola generale: l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, salvo che sia vincolato e conformi in modo determinante l’atto conclusivo. Le delibere comunali si collocano nella fase iniziale del procedimento delineato dall’art. 9-bis d.P.P. n. 3/2012, che si conclude con l’approvazione della Giunta provinciale; il potere discrezionale resta in capo a quest’ultima. Il rigetto del motivo assorbe l’eccezione di improcedibilità e i motivi riproposti.
Sul secondo appello l’eccezione di carenza di legittimazione non è accolta: la documentazione prodotta dimostra che la proprietà dell’appellante diventa superficie di sorvolo per oltre seicento metri quadrati, con incidenza diretta sul diritto dominicale. Gli atti individuano le particelle, sono quindi immediatamente lesivi e impugnabili.
Nel merito, l’impianto è intervento integrativo ai sensi dell’art. 5, comma 2, l.p. n. 14/2010: ricorre la collocazione in parte esterna alla zona sciistica, la funzione di collegamento tra zone sciistiche e la configurazione come impianto di arroccamento. La norma non impone che l’impianto preesistente resti nel tracciato originario, né che l’opera consista in un mero prolungamento.
La fase dello studio di fattibilità è deputata alla sola compatibilità con il piano di settore, mentre le valutazioni urbanistiche e sulle distanze appartengono alla fase del progetto definitivo. L’inserimento nel registro equivale a variante al PUC e a dichiarazione di pubblica utilità, sicché nessuna variazione preventiva è richiesta. Il riferimento alla saturazione sciistica non integra un divieto assoluto, ma impone una valutazione mirata a privilegiare interventi migliorativi.
Quanto al legittimo affidamento, mancano entrambi i presupposti: nessun provvedimento attributivo di vantaggio e nessun comportamento contrario alla buona fede. Il riferimento alla VAS, introdotto solo in udienza, costituisce motivo intruso e non è esaminato. Gli appelli sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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