Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa (TAR Sicilia n. 1189 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando sopravvenga una situazione di integrale soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente. Il principio opera quando l’amministrazione, con un proprio successivo provvedimento, elimini l’atto impugnato e ne rimuova gli effetti pregiudizievoli, così da rendere inutile la pronuncia di annullamento. La declaratoria presuppone che la soddisfazione sia piena ed effettiva, non parziale o meramente dichiarativa. Sulla cessazione della materia del contendere le spese seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che, con il proprio operato, ha reso necessario il ricorso.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava il decreto con cui l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana aveva autorizzato la liquidazione in proprio favore dei corrispettivi per i servizi di trasporto pubblico locale, per un importo ridotto in conseguenza del recupero di somme erogate in eccesso rispetto ai chilometri effettuati nel periodo 2012-2022.
Nel corso del giudizio l’amministrazione regionale riconosceva l’errore, adottava un successivo decreto di impegno e liquidazione della somma a titolo di completamento del trasferimento ridotto e provvedeva al pagamento mediante mandato. Il Comune chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere; analoga richiesta formulava l’Assessorato, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale dedotta in giudizio ha trovato integrale riconoscimento nell’atto sopravvenuto. La nota con cui l’amministrazione ha rappresentato la definitiva riscossione delle somme e la richiesta di iscrizione in bilancio della somma da rimborsare, seguita dal decreto di impegno e dal mandato di pagamento, dimostrano la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse del ricorrente.
La vicenda è ricostruita attraverso la sequenza degli atti: la nota del 23.01.2024 con cui l’Assessorato ha chiesto l’iscrizione in bilancio della somma a rimborso per evitare il doppio recupero; la nota del 05.02.2024 con cui ha comunicato l’impegno alla rettifica del decreto impugnato; il successivo decreto del 18.03.2024, che ha impegnato e autorizzato la liquidazione della somma quale completamento di quanto erogato in misura ridotta; infine la nota del 04.04.2024, che dà conto dell’avvenuta restituzione.
Su queste basi il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, facendo applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia non è di annullamento, ma di improcedibilità sopravvenuta della domanda, divenuta priva di oggetto per effetto dell’atto successivo.
Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale: la condanna segue all’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse proseguito, e gravano quindi sull’amministrazione regionale resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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