Liquidazione coatta: niente prededuzione per le vecchie fatture senza dichiarazione di subentro (Cass. civ. Sez. I n. 3891 del 21.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il riconoscimento della prededuzione per servizi erogati prima dell’apertura del concorso, ma riconducibili a rapporti contrattuali che hanno continuato a ricevere esecuzione anche in seguito, richiede una espressa dichiarazione di subentro nel contratto da parte del Commissario, tale da manifestare, pur senza particolari formalità, una dichiarazione negoziale recettizia, volta a rendere edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura concorsuale gli effetti del programma negoziale in essere tra le parti. (Rv. 677079-01)

Il Fatto

Una società che gestiva la conduzione di una piattaforma depurativa chiedeva l’ammissione al passivo di un consorzio regionale in liquidazione coatta amministrativa, in prededuzione, di un credito di oltre 3,5 milioni di euro per compensi fatturati tra il 2018 e il 2021, interessi di mora, revisione prezzi, maggiori costi del personale e rimborso di prodotti chimici. Il commissario liquidatore ammetteva al chirografo circa 2,17 milioni per le fatture ed escludeva il resto.

La società proponeva opposizione allo stato passivo sostenendo che il commissario, all’apertura della procedura, era di fatto subentrato nel rapporto contrattuale. Il commissario contestava il subentro e deduceva lo scioglimento del contratto ex art. 81 l.fall. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva in parte l’opposizione e riconosceva la prededuzione al credito per le fatture, agli interessi di mora e a un rimborso spese, sul rilievo che l’ente non aveva contestato di usufruire ancora dei servizi e di pagarne le fatture dopo l’insediamento del nuovo commissario, il che manifestava la volontà di subentrare. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie i primi tre motivi, che denunciavano l’erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., la violazione dell’art. 81 l.fall. e l’omesso esame del dedotto esercizio provvisorio. Premette che l’art. 74 l.fall., nel testo del d.lgs. n. 169/2007, prevede il pagamento integrale anche delle prestazioni anteriori in caso di subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, compresi quelli di fare (Cass. n. 16650/2022). Il curatore o commissario che subentra assume in prededuzione gli obblighi maturati dopo il subingresso e, solo per questi contratti, anche il corrispettivo dei servizi già erogati prima del concorso, ma non i risarcimenti per inadempimenti anteriori (Cass. n. 5585/2025).

Tuttavia, richiamando i principi affermati per l’amministrazione straordinaria (Cass. n. 3948/2018) e già estesi alla liquidazione coatta (Cass. n. 9332/2025), la prededuzione per i servizi già resi è condizionata a una dichiarazione espressa di subentro del commissario. Non è sufficiente la continuazione dell’attività a fini di conservazione aziendale, tanto più in costanza di un esercizio provvisorio non contestato. La dichiarazione di subingresso è una dichiarazione negoziale recettizia, che rende edotta la controparte della volontà di imputare alla procedura gli effetti del programma negoziale, a prescindere dalle parole usate. La stabilizzazione dei rapporti pendenti consegue non al mancato esercizio della facoltà di scioglimento, ma alla positiva determinazione di subentrare (Cass. n. 5249/2019). La prosecuzione del contratto senza tale dichiarazione non trasferisce il rapporto alla procedura, neppure per le prestazioni pregresse.

Nel caso di specie mancava l’accertamento di una simile manifestazione di volontà: il commissario aveva contestato il subentro e la creditrice si era limitata a invocare comportamenti concludenti tenuti in precedenti procedure annullate, confondendoli con la mera continuazione della prestazione. Il Tribunale ha tratto la prededuzione dalla sola prosecuzione dei servizi e dal pagamento delle fatture, discostandosi dai principi indicati. Il quarto motivo, sulle spese, resta assorbito.

Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che deciderà applicando i principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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