La sentenza civile non definitiva non può fondare l’esclusione della TOSAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 14775 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TOSAP, la sentenza civile non passata in giudicato non può fondare, con efficacia vincolante, la decisione del giudice tributario sull’esistenza del presupposto impositivo, atteso che l’autorità del giudicato ex art. 2909 c.c. opera solo per le sentenze definitive. La natura privata dell’area non esclude l’assoggettamento a TOSAP, poiché la tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita anche per effetto della c.d. dicatio ad patriam. L’accertamento della sussistenza di tale servitù, quale fatto storico, deve essere compiuto dal giudice tributario di merito e non può essere pretermesso sulla base di un erroneo assunto di diritto.
Il Fatto
Il Comune di Pomezia emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società per l’annualità 2016 a titolo di TOSAP, per l’occupazione abusiva di strade e aree interne al Borgo di Pratica di Mare. La società impugnava l’avviso, sostenendo la natura privata dell’intero borgo e l’insussistenza del presupposto impositivo. I giudici di primo grado respingevano il ricorso. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva l’appello, basandosi su una sentenza del Tribunale di Velletri – non definitiva – che aveva riconosciuto la natura privatistica delle aree. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio. In via preliminare, ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione del giudizio proposta per la prima volta in Cassazione, in attesa della definizione del giudizio di appello civile pendente, ravvisando l’assenza dei presupposti per la sospensione.
Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 507/1993, è stato ritenuto fondato. La Corte ha chiarito che la norma prevede l’applicazione della TOSAP anche alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali sia costituita la servitù di pubblico passaggio. La sentenza impugnata aveva errato affermando che una servitù di uso pubblico potesse costituirsi solo su un bene demaniale, escludendo in astratto la possibilità di una servitù su beni privati, senza svolgere alcun accertamento fattuale in ordine alla sussistenza di una servitù per effetto della dicatio ad patriam.
Il secondo motivo ha riguardato l’efficacia della sentenza del Tribunale di Velletri. Il giudice d’appello aveva attribuito portata decisiva a una pronuncia non passata in giudicato. La Suprema Corte ha ribadito che tale sentenza non poteva avere automatica influenza sulla legittimità dell’atto impositivo e che la sua efficacia esecutiva non era idonea a produrre effetti nel giudizio tributario.
È stato invece rigettato il terzo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, sul rilievo che la consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mero elemento istruttorio e non un fatto storico.
Nota della Redazione
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