Indennità di occupazione tassabili solo per i terreni nelle zone A, B, C o D (Cass. civ. Sez. 5 n. 14542 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991 — come l’art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 (t.u. espropri) — subordina l’applicazione del regime dei redditi diversi alle indennità di esproprio, alle somme percepite a seguito di cessione volontaria e alle somme dovute per occupazione illegittima, al solo caso in cui i terreni ricadano nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al d.m. 2 aprile 1968. L’art. 11, comma 6, della legge n. 413/1991, che dichiara imponibili le indennità di occupazione, va interpretato in maniera coordinata con il comma 5 e con l’interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 444, della legge n. 266/2005: anche le indennità di occupazione temporanea costituiscono reddito imponibile solo se riferite a terreni situati nelle predette zone omogenee. Non sussiste, pertanto, alcuna diversità di regime fiscale tra indennità di esproprio e indennità di occupazione.
Il Fatto
Il Comune di Parma, all’esito di un contenzioso conclusosi nel 2008, corrispondeva nel 2011 alla contribuente una somma complessiva, comprensiva sia dell’indennità di espropriazione sia dell’indennità di occupazione temporanea, applicando su entrambe la ritenuta a titolo d’imposta del 20% prevista dall’art. 11, comma 7, della legge n. 413/1991. La contribuente chiedeva il rimborso della ritenuta, ottenendolo solo per la quota relativa all’indennità di esproprio e non per quella afferente all’occupazione. Il ricorso avverso il rigetto parziale veniva accolto in primo grado e, successivamente, anche in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, che escludeva la differenza di trattamento fiscale tra le due tipologie di indennità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi da 5 a 9, della legge n. 413/1991, sostenendo che il legislatore avrebbe operato una distinzione: per le indennità di esproprio e le somme a vario titolo collegate a procedure espropriative, la tassazione sarebbe limitata ai terreni ricadenti nelle zone A, B, C e D; per le indennità di occupazione, invece, l’assoggettamento a tassazione sarebbe generale.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo il quadro normativo. L’art. 11, comma 5, della legge n. 413/1991 richiama il regime dei redditi diversi per le plusvalenze conseguite a titolo di indennità di esproprio o di somme dovute per occupazioni di urgenza divenute illegittime, espressamente limitando l’applicazione ai terreni situati nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D. Il comma 6, nel dichiarare imponibili le indennità di occupazione e gli interessi, non replica testualmente il riferimento alle zone, ma la Corte ne ha escluso una portata autonoma e differenziata.
Ad avviso della Suprema Corte, depone in tal senso l’art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001 (t.u. espropri), la cui diversa formulazione — con il riferimento alle zone posto alla fine del periodo — non muta la sostanza della disciplina, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 5, n. 1307 del 2025). Il comma 6 dell’art. 35 t.u. espr., inoltre, va letto alla luce dell’interpretazione autentica fornita dall’art. 1, comma 444, della legge n. 266/2005, secondo cui le indennità di occupazione sono imponibili solo se riferite a terreni nelle zone A, B, C e D. Se tale limitazione vale per le indennità di occupazione, a fortiori deve valere per le indennità di esproprio, per le quali non vi è contestazione.
Nel caso di specie, non essendo contestato che il terreno della contribuente ricadesse in zona F — zona non inclusa tra quelle tassabili — la ritenuta non era dovuta per l’indennità di occupazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese dei gradi di merito per la complessità della questione e nulla disponendo per il giudizio di legittimità, in assenza di costituzione della contribuente vittoriosa.
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Nota della Redazione
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