Inutilizzabilità delle dichiarazioni e riqualificazione da concussione a induzione indebita (Cass. pen. Sez. 6 n. 11743 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la riqualificazione giuridica del fatto da concussione (art. 317 cod. pen.) a induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), operata dal giudice all’esito del dibattimento, non determina l’inutilizzabilità retroattiva delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini o nel giudizio di primo grado da chi, al momento dell’escussione, era stato legittimamente sentito come persona offesa o come teste, non essendo ravvisabile, in capo al dichiarante, alcun indizio di reità. La verifica sulla qualità del dichiarante è una “verifica statica”, da collocarsi nel momento genetico dell’acquisizione della dichiarazione, secondo il principio di conservazione degli atti e la regola del tempus regit actum. La sola circostanza che il dichiarante risieda all’estero non legittima di per sé il ricorso all’art. 512 cod. proc. pen., che richiede invece l’imprevedibilità dell’evento che rende impossibile la ripetizione dell’atto, da accertarsi secondo il criterio della prognosi postuma.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, in servizio presso un valico di confine, era stato condannato per il reato di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.), così riqualificati i fatti originariamente contestati come concussione (art. 317 cod. pen.), per aver costretto due autisti di mezzi adibiti al trasporto merci al pagamento di somme di denaro, prospettando l’irrogazione di sanzioni amministrative e il fermo dei veicoli. La Corte di appello, rideterminata la durata delle pene accessorie, aveva confermato la condanna, fondando il giudizio di responsabilità anche sulle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini e nel corso del dibattimento, dagli stessi autisti e da un passeggero, sentiti come persone offese o come testimoni. Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni, poiché i dichiaranti, in ragione della riqualificazione del fatto, avrebbero dovuto essere escussi quali coimputati del reato di induzione indebita, a pena di inutilizzabilità erga omnes delle loro dichiarazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi proposti. Quanto ai primi due motivi, concernenti l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti che avevano corrisposto le somme, la Corte ha escluso che la riqualificazione del fatto operata con la sentenza possa “rifluire a monte”, comportando il mutamento della qualifica soggettiva dei dichiaranti e l’inutilizzabilità retroattiva delle loro dichiarazioni. Tale conclusione si fonda sul principio di conservazione degli atti e sulla regola del tempus regit actum, in virtù dei quali la verifica sulla sussistenza di indizi di reità a carico del dichiarante deve essere compiuta al momento dell’acquisizione della dichiarazione, non già alla luce dell’esito processuale. Nel caso di specie, la qualificazione del fatto come concussione, posta a base del decreto che dispone il giudizio, era da ritenersi non implausibile al momento dell’escussione, attesa la pretestuosità dei rilievi formulati e l’assenza di elementi che facessero emergere un indebito vantaggio in capo ai dichiaranti.
La Corte ha inoltre precisato che la scelta del giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero per procedere nei confronti dei dichiaranti, nonché l’eventuale esito di quel procedimento, non assumono alcun rilievo ai fini dell’utilizzabilità, poiché ciò che rileva è la configurabilità, al momento dell’acquisizione, del reato di concussione. Ha infine osservato come la difesa non avesse tempestivamente eccepito, all’udienza di escussione dei testi, la loro qualità di soggetti coinvolti nel medesimo reato.
Quanto al terzo motivo, relativo all’acquisizione delle dichiarazioni dei cittadini residenti all’estero, la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen., piuttosto che dell’art. 512-bis cod. proc. pen. Le due disposizioni hanno presupposti diversi: mentre l’art. 512-bis richiede la notifica all’estero della citazione, l’art. 512 cod. proc. pen. opera quando, per fatti o circostanze imprevedibili, sia divenuta impossibile la ripetizione dell’atto in dibattimento. Nel caso di specie, lo scoppio della guerra nel Paese di origine di uno dei dichiaranti e l’allontanamento dell’altro dalla propria residenza italiana, senza che fossero reperibili ulteriori contatti, integravano circostanze imprevedibili, da valutarsi secondo il criterio della prognosi postuma, che legittimano il ricorso alla lettura delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto non censurabile il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato in modo sintetico ma non apparente, e ha escluso la violazione di legge nella mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen., pur in presenza dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 323-bis, comma 1, cod. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 317 c.p. – Concussione
- Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 323-bis c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 512-bis c.p.p. – Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero