Criteri di conversione della pena e limiti del ricorso ex art. 448 (Cass. pen. Sez. III n. 2228 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., soltanto per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La pena è illegale quando è di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali. Ogni altra violazione delle regole applicabili alla determinazione della pena integra un mero errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo a una pena illegittima, non illegale, sottratta al sindacato di legittimità. Ne consegue che il vizio relativo ai criteri di ragguaglio della pena detentiva in pecuniaria, e alla mancata indicazione della norma applicata, esula dalla cognizione della Corte.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con sentenza in data 28 marzo 2024, ha applicato all’imputato la pena concordata dalle parti per il reato di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per non aver ottemperato all’ordine del Questore con cui gli era stato imposto il divieto di accedere o stazionare, per dodici mesi, in una determinata area della città.
L’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge: il Giudice aveva convertito la pena detentiva di quattro mesi di arresto nella pena pecuniaria di euro 30.000, applicando il criterio di ragguaglio dell’art. 135 cod. pen. e non quello della legge n. 689 del 1981 come novellata dalla Riforma Cartabia, che impone di tener conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento. L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, consente il ricorso solo per l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il Collegio richiama la nozione restrittiva di pena illegale elaborata dalle Sezioni Unite n. 7578 del 2020: è illegale la pena di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali. Viene poi valorizzata la linea tracciata da Sezioni Unite n. 47182 del 2022, secondo cui gli errori nell’applicazione delle discipline di commisurazione danno luogo a pena illegale solo se la risultante è, per genere, specie o valore minimo o massimo, diversa da quella prevista per il tipo astratto al quale è ricondotto il fatto storico. Fuori da tale ipotesi la pena è illegittima, non illegale.
Su questa base la Corte rileva che il vizio dedotto non attiene all’illegalità della pena, ma alla motivazione della conversione: il Giudice non ha specificato se abbia operato ai sensi dell’art. 135 cod. pen. o dell’art. 56-quater legge n. 689 del 1981. Si tratta di censura che esula dalla cognizione del giudice di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.