Inutilizzabilità documenti fiscali superata dalla produzione in giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 18824 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la mancata esibizione di documenti nella fase amministrativa impedisce di prenderne in considerazione il contenuto in senso favorevole al contribuente, ma tale preclusione può essere superata dal deposito successivo dei documenti allegati all’atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il contribuente, per rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, deve produrre in giudizio la documentazione prima non esibita nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis. L’art. 52, comma quinto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che esclude la rilevanza probatoria dei documenti non acquisiti per sottrazione al controllo, costituisce norma di carattere eccezionale e non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una verifica fiscale della Guardia di finanza nei confronti di una società operante nel commercio di autoveicoli. All’esito del controllo emergevano irregolarità relative a fatture emesse, versamenti IVA e annotazione di vendite e acquisti. L’Ufficio emetteva avviso di accertamento, poi notificato ai due soci in forza della presunzione di attribuzione pro quota dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società.

I soci impugnavano l’atto contestando il calcolo del reddito e lamentando la mancata considerazione delle rimanenze finali al 31 dicembre 2014, pari a 271.550,99, quali componenti negativi. I ricorsi di primo grado venivano rigettati; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame, riducendo il reddito di impresa accertato da 279.452,00 a 7.901,00 euro, al netto dei costi documentati in sede contenziosa dai ricorrenti. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un motivo.

La Motivazione della Corte

L’Agenzia censurava la sentenza per violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 62 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., assumendo che i prospetti su cui si fondava la pronuncia, prodotti solo in giudizio, non potessero essere utilizzati e che mancasse la prova della contabilizzazione delle fatture.

La Corte respinge il motivo, rilevando che la doglianza, al di là del richiamo alle norme, si sostanzia in una rivisitazione del materiale probatorio non ammissibile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, finalizzata a una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura del giudizio (richiamate Cass. Sez. U n. 24148 del 25/10/2013 e, quanto all’apprezzamento delle prove, Cass. Sez. 3 n. 12362 del 24/05/2006, Cass. Sez. 1 n. 11511 del 23/05/2014 e Cass. Sez. L n. 13485 del 13/06/2014).

Sul punto della dedotta tardiva esibizione, il Collegio ricorda che la mancata produzione di atti nella fase amministrativa impedisce di utilizzarli a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo dei documenti in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sempreché l’Amministrazione non contesti tale produzione. Il contribuente deve in tal caso rispettare l’art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, e il giudice è chiamato a vagliare la regolarità dei documenti e delle modalità di produzione.

La Corte soggiunge che, in assenza di contestazione specifica da parte dell’Agenzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *