Carenza di interesse ad agire e declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata documentazione della definizione agevolata (Cass. civ. Sez. 5 n. 10881 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse ad agire, verificatasi nelle more del giudizio di legittimità, determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che rilevi l’originaria fondatezza delle censure. La definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186 e seguenti, l. n. 197/2022 si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti; grava sul contribuente l’onere di documentare in giudizio l’integrale e regolare perfezionamento della procedura, ivi compresa la riferibilità dei versamenti alla specifica controversia. La rottamazione-quater, di cui ai commi da 231 a 236 dell’art. 1 cit., presuppone una dichiarazione resa all’agente della riscossione e l’estinzione del giudizio resta subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. La mancata prova di tali presupposti, unita alla manifestazione di volontà di avvalersi delle procedure, integra la sopravvenuta carenza di interesse che legittima l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato maggiori ricavi, deducendone la nullità per difetto dei requisiti soggettivi del direttore dell’ufficio e del funzionario sottoscrittore. Nel merito, contestava la motivazione dell’atto e l’automatismo presuntivo derivante dalle indagini finanziarie. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente gli effetti della nota depositata telematicamente dal ricorrente, con la quale questi comunicava di aver presentato domanda di definizione agevolata per annualità diverse da quella oggetto del giudizio e di aver usufruito della rottamazione-quater. L’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022 subordina la definizione delle liti pendenti al pagamento di un importo pari al valore della controversia, mentre il comma 194 condiziona il perfezionamento alla presentazione della domanda e al versamento della prima rata. Nel caso di specie, il contribuente non ha comprovato il deposito della domanda né ha indicato il numero di rate, producendo modelli F24 relativi ad annualità di imposta 2009 e 2010, estranee all’avviso di accertamento sub judice.
Quanto alla rottamazione-quater, la Corte rileva che i commi 235 e 236 dell’art. 1 cit. richiedono una dichiarazione resa all’agente della riscossione, con l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. Il ricorrente non ha allegato alcuna cartella suscettibile di rottamazione, né la comunicazione di volersi avvalere della procedura, né la quantificazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia. Le somme versate e documentate non sono quindi riferibili alla presente controversia.
Sulla base di tali elementi, la Corte ritiene che il contenuto della nota testimoni la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, in conformità al precedente di cui alla citata pronuncia. La valutazione della condotta processuale del contribuente, che ha dato causa all’instaurazione del giudizio di legittimità per poi manifestare la volontà di definire la lite senza documentarne il perfezionamento, giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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