Annullamento parziale dell’avviso di accertamento e inerenza dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 13420 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice può legittimamente disporre un annullamento solo parziale dell’atto impositivo, anche quando la violazione rilevata riguardi una norma procedimentale. L’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che impone il contraddittorio preventivo, non si applica agli accertamenti c.d. “a tavolino”, ossia effettuati sulla base di dati già in possesso dell’ufficio. In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, idonea a escludere la responsabilità del contribuente, postula una condizione di inevitabile incertezza non già per il contribuente o per l’ufficio, ma per il giudice, cui spetta valutarne la ragionevolezza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a uno studio professionale un avviso di accertamento con cui disconosceva costi ritenuti indeducibili per complessivi € 182.084,00, rideterminando il reddito imponibile ai fini IVA e IRAP. In conseguenza di tale atto, l’Ufficio procedeva a rideterminare il reddito ai fini IRPEF nei confronti di uno dei soci. I contribuenti impugnavano gli avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva i ricorsi, annullando gli atti per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
L’Agenzia proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando legittimi gli atti impugnati, esclusa la sola pretesa riguardante l’IVA. La sentenza era impugnata dai contribuenti dinanzi alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina dapprima il motivo relativo alla dedotta nullità integrale dell’avviso di accertamento. I ricorrenti sostenevano che, considerata l’unitarietà dell’atto, la nullità per violazione di una norma procedimentale avrebbe dovuto comportare l’annullamento integrale del provvedimento. Il motivo è respinto: la Suprema Corte osserva che, in ragione della natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, è ben possibile un annullamento parziale dell’atto, ove il giudice riconosca solo parzialmente il credito dell’amministrazione.
Quanto alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, la Corte chiarisce che tale norma non si applica al caso di specie, vertendosi in un’ipotesi di accertamento “a tavolino”, per il quale il contraddittorio preventivo non è dovuto. L’errore della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto applicabile la norma con riferimento all’IVA, trattandosi di tributo armonizzato, è irrilevante, essendosi su tale punto formato il giudicato, non avendo l’Agenzia impugnato la sentenza in parte qua.
Sul motivo concernente l’omesso esame di fatti decisivi e l’inerenza delle spese, la Corte ritiene infondate le censure, essendo stato accertato dai giudici di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che le spese per godimento di beni e servizi derivavano da un normale contratto di locazione non registrato e, pertanto, nullo e inopponibile all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/2004. Le fatture relative alle spese per viaggi e trasferte non erano inoltre idonee a comprovarne l’inerenza.
Infine, in ordine alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per presunta obiettiva incertezza normativa, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’incertezza va valutata dal giudice. Nel caso di specie, tale situazione non sussiste, poiché l’accertamento si fondava su costi indeducibili, che non avrebbero dovuto essere indicati come elementi negativi di reddito. Il ricorso è integralmente respinto, con declaratoria della tenuta dei ricorrenti al pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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