Limite di età inapplicabile agli invalidi oltre l’80 percento ex Poste (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 146 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio della riduzione dell’età pensionabile previsto dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 in favore degli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento opera esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Gli ex dipendenti di Poste Italiane, anche dopo la trasformazione dell’ente pubblico economico in società per azioni, continuano a godere, ai fini pensionistici, della disciplina prevista per i dipendenti pubblici statali. Ne consegue che la norma invocata non è applicabile a tale categoria di lavoratori e la domanda di pensione di vecchiaia con riduzione dell’età anagrafica va respinta. Sussistono, in via del tutto eccezionale, motivi per la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente di Poste Italiane Spa, collocato a riposo in data 01.11.2019, ha agito in giudizio contro il rigetto opposto dall’INPS alla propria domanda diretta ad ottenere la pensione di vecchiaia con riduzione dell’età pensionabile, ai sensi dell’art. 1, commi 6 e 8, d.lgs. n. 503/1992.

Il ricorrente deduce di essere stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari all’80 per cento senza rivedibilità e di possedere sia il requisito anagrafico e contributivo, sia la percentuale di invalidità richiesta. L’Istituto previdenziale aveva motivato il rigetto per il mancato raggiungimento dell’età anagrafica richiesta e, costituendosi, ha evidenziato che i dipendenti di Poste Italiane continuano a godere, ai fini pensionistici, della disciplina dei dipendenti pubblici statali. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. Il comma 8 dell’art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 stabilisce che l’innalzamento dei limiti di età introdotti dalla cosiddetta riforma Amato non si applica «agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento».

Tale previsione, tuttavia, come correttamente rilevato dalla controparte, si applica esclusivamente ai lavoratori iscritti nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Il ricorrente, in qualità di ex dipendente di Ente Poste o Poste Italiane, «continua a godere, ai fini pensionistici, della disciplina prevista per i dipendenti pubblici/statali, a nulla rilevando l’avvenuta trasformazione dell’ente pubblico economico in società per azioni».

La Corte richiama sul punto la costante giurisprudenza, anche della medesima magistratura contabile, indicando il precedente della Sez. Calabria, sent. n. 364/2013. Il principio è che la natura pubblicistica del rapporto previdenziale degli ex dipendenti postali non viene meno per effetto della trasformazione societaria dell’ente datore di lavoro.

Da ciò deriva l’infondatezza della pretesa. Il requisito di invalidità vantato dal ricorrente non è sufficiente a far scattare la deroga all’innalzamento dell’età pensionabile, perché il regime applicabile non è quello dell’assicurazione generale obbligatoria. Il ricorso va quindi respinto.

Il Giudice compensa integralmente le spese, ravvisando sussistenti apprezzabili motivi. La sentenza è pubblicata mediante deposito in Segreteria e dispone, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, l’annotazione a tutela della riservatezza del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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