Responsabilità contabile per lavori di somma urgenza privi dei presupposti di legge (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 123 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla procedura di somma urgenza ex art. 163 d.lgs. n. 50/2016 presuppone circostanze che non consentono alcun indugio e l’immediata esecuzione dei lavori. La sua area di applicazione è di stretta interpretazione e non comprende interventi di natura ordinaria, volti a eliminare il degrado o a realizzare opere a vantaggio di privati su sedimi di proprietà privata. Ove difettino detti presupposti, l’affidamento e l’ordinazione dei lavori non perfezionano alcuna obbligazione civilistica a carico dell’ente locale, mancando la forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti della pubblica amministrazione e non supplendo il modello dell’art. 1327 cod. civ. Il pagamento di un’obbligazione non sorta integra, di per sé, danno erariale, non riconoscibile ex art. 194, comma 1, lett. e), T.U.E.L.
Il Fatto
A seguito di un evento alluvionale, sul territorio di un Comune si attivava un movimento franoso in area in declivio, sottostante ad alcuni fabbricati civili e sovrastante la strada comunale. Il tecnico comunale, all’esito di sopralluogo, suggeriva la sola dichiarazione di inagibilità dei fabbricati, adottata dal Sindaco con ordinanza.
Nella stessa giornata un professionista esterno, incaricato ad hoc e qualificatosi “tecnico abilitato dell’Amministrazione”, redigeva un verbale di accertamento di somma urgenza, quantificando in euro 185.000,00 i lavori di consolidamento del versante e regimazione delle acque, consistenti nella realizzazione di un muro su terreni di proprietà privata. Il Sindaco ordinava immediatamente l’esecuzione all’impresa e, pochi giorni dopo, formalizzava l’affidamento con ordinanza sindacale. I lavori iniziavano oltre sei mesi dopo e si concludevano nell’estate successiva. La Procura regionale conveniva in giudizio Sindaco, progettista e Segretario comunale per il danno erariale derivante dall’indebito accollo della spesa all’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria giurisdizione contabile anche nei confronti del professionista esterno, sul rilievo che il rapporto di servizio prescinde dalla qualifica di pubblico dipendente e si configura quando il soggetto, pur estraneo all’amministrazione, venga investito, anche di fatto, di una determinata attività nella cui organizzazione si inserisce, assumendo vincoli e obblighi funzionali. L’aver operato quale “tecnico abilitato dell’Amministrazione” e poi quale progettista e direttore dei lavori integra quella relazione funzionale che fonda la giurisdizione.
Nel merito, la Corte rileva che i lavori non trovano corrispondenza nei presupposti dell’art. 163 d.lgs. n. 50/2016. La relazione del tecnico comunale non evoca alcuna situazione di somma urgenza; i tecnici regionali, intervenuti pochi giorni dopo, indicavano quale unica misura di messa in sicurezza il mantenimento dello stato di inagibilità degli edifici, subordinando qualsiasi intervento a ulteriori indagini. Il geologo incaricato prospettava, a sua volta, opere di prevenzione futura, non interventi immediati.
Decisivo è il dato temporale: i lavori, dichiarati urgenti in ottobre, iniziavano solo nel maggio successivo, circostanza che smentisce in radice la configurabilità della somma urgenza. Né vale l’eccezione difensiva sull’emergenza pandemica, poiché il DPCM del 22.3.2020 faceva salve le attività di ingegneria civile pertinenti la costruzione di opere di pubblica utilità.
La Sezione censura poi il difetto della perizia giustificativa ex art. 163, comma 4, limitandosi l’elaborato a riprodurre il quadro economico senza esporre le ragioni dell’affidamento emergenziale, e la mancanza di ogni approvazione consiliare del riconoscimento del debito fuori bilancio. Quanto al contratto, la scrittura privata intervenne a lavori già ultimati: i contratti della P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e non tollerano la conclusione per facta concludentia ex art. 1327 cod. civ. La firma per accettazione dell’impresa, apposta oltre un anno dopo, non sana il difetto genetico.
Esclusa l’insorgenza di alcuna obbligazione in capo all’ente, il pagamento della spesa costituisce danno erariale. La Corte riconosce la colpa grave del Sindaco, del professionista esterno e del Segretario comunale, che ha reso pareri favorevoli su atti palesemente inidonei a riconciliare la fattispecie civilistica con quella giuscontabile. Accerta poi la responsabilità per l’affidamento diretto dell’incarico al geologo, privo di motivazione sui criteri di scelta e di forma scritta. Esercita quindi il potere riduttivo ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, riducendo il danno di un terzo, e condanna i convenuti nelle quote rispettivamente del 50% e del 25%.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.