Invalidità civile e contribuzione figurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 415 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento relative alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione o per altre questioni ad essa funzionali, pur prescindendo dall’impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi il trattamento pensionistico. Il beneficio di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 consiste in una copertura previdenziale fittizia e aggiuntiva, riconosciuta a domanda, che incrementa l’anzianità contributiva ai soli fini del diritto alla pensione. Ne consegue l’ammissibilità della domanda di accertamento del grado di invalidità superiore al 74% proposta dal lavoratore ancora in servizio e non ancora titolare di trattamento pensionistico, restando irrilevante la mancata presentazione della domanda di pensione. Il diritto alla maggiorazione presuppone la richiesta del beneficio, che costituisce uno dei presupposti di fatto della pretesa.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica con contratto a tempo determinato, chiede il riconoscimento del diritto a godere, al momento del pensionamento, della maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Espone di aver presentato all’INPS domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di handicap, definita dalla Commissione medica con invalidità pari al 50% e handicap non in situazione di gravità.
Avverso tali provvedimenti proponeva ricorso al Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro, che con sentenza dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all’art. 80, attribuendola alla Corte dei conti. La ricorrente riassumeva quindi il giudizio davanti al giudice contabile, chiedendo l’accertamento del diritto ai benefici contributivi e l’espletamento di una consulenza medico legale. L’INPS eccepiva l’inammissibilità del ricorso per l’attività di servizio ancora in corso e contestava nel merito il grado di riduzione della capacità lavorativa.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico individua l’oggetto della controversia nell’accertamento del grado di invalidità civile rilevante ai fini del beneficio contributivo. La norma richiamata prevede il riconoscimento, a domanda dell’interessato, di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto con il requisito sanitario, sino al limite massimo di cinque anni, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa superiore al 75% o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.
La disposizione assume rilievo unicamente ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva: si tratta di una copertura previdenziale fittizia e aggiuntiva per periodi di servizio effettivamente svolti, che incrementa l’anzianità richiesta per maturare il diritto al trattamento pensionistico.
Passando all’esame dell’eccezione preliminare dell’INPS, il giudice la ritiene infondata e la respinge. Nella giurisdizione contabile in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione, o per altre questioni ad essa funzionali, senza necessità di impugnare un provvedimento amministrativo di concessione o diniego.
Nel caso concreto la ricorrente, pur ancora in servizio, ha chiesto in via amministrativa all’INPS il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile, ottenendo il riconoscimento del 50%, e ha poi adito il giudice contabile per l’accertamento del diritto ai benefici contributivi. Il giudice ritiene irrilevante che la ricorrente non abbia ancora chiesto il trattamento pensionistico. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui il beneficio è riconosciuto “a loro richiesta” e l’accertamento di un grado di validità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione (Cass. Sez. Lav. n. 25395/2016).
Nel merito, data la natura tecnica della questione, il giudice dispone l’acquisizione di un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, per verificare se alla ricorrente sia attribuibile una percentuale superiore al 74% di invalidità e se le infermità siano ascrivibili a una delle prime quattro categorie di pensione privilegiata della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il provvedimento è quindi non definitivo, con riserva delle spese al merito.
Nota della Redazione
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