Ottemperanza all’ordine di adeguamento del rateo pensionistico e poteri del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 414 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 217 c.g.c., il giudice contabile verifica l’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione, del giudicato formatosi, al fine di consentire alla parte il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione. Presupposto del ricorso è l’inadempimento, anche solo parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza, a fronte dell’esistenza di un giudicato che esclude ogni ulteriore accertamento e circoscrive l’ottemperanza a tale obbligo. La rituale diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., costituisce presupposto processuale del giudizio. Qualora sia provata l’esecuzione solo parziale, il ricorso è accolto e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è nominato il commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese secondo soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso in ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 330/2022 del 26.04.2022, con la quale questo Giudice unico, in diversa composizione, aveva condannato l’INPS al pagamento in suo favore della somma di € 235.737,66, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli ratei fino al soddisfo, e aveva ordinato all’Istituto di adeguare il rateo di pensione a partire dalla mensilità di maggio 2022.
Secondo il ricorrente, l’INPS ha dato esecuzione solo parziale al dispositivo: risulta un pagamento di € 106.945,22 lordi sul cedolino di luglio 2022, mentre non è stato rideterminato il rateo mensile, salvo che per gli adeguamenti perequativi, estranei al disposto della sentenza. L’Istituto si è costituito sostenendo la riliquidazione sulla base dei dati forniti dall’ente datore di lavoro e lamentando la necessità di attendere un riscontro del Comune di Roma per completare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice unico verifica l’ammissibilità del ricorso e dà atto della rituale notificazione, in data 25.07.2022, di una diffida ad adempiere rivolta all’amministrazione competente, contenente l’espressa avvertenza del successivo ricorso giurisdizionale. La diffida, ai sensi dell’art. 218 c.g.c., costituisce presupposto processuale del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio rileva inoltre che l’esecutività della sentenza non risulta sospesa dalla Sezione giurisdizionale d’appello davanti alla quale è stato proposto gravame, ai sensi dell’art. 217, comma 2, c.g.c., con la conseguenza che il giudicato è concretamente azionabile.
Nel merito, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. II App., sent. nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014) e ribadisce che oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione, in modo da consentire il concreto conseguimento del bene della vita riconosciuto in sede di cognizione. Presupposto è quindi l’inadempimento, anche parziale, a fronte dell’esistenza di un giudicato che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l’ottemperanza all’obbligo statuito.
Applicando tali principi, il Giudice unico constata l’effettiva parziale ottemperanza alla sentenza n. 330/2022 e ritiene sussistenti tutti i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’INPS di dare integrale esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e con nomina, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, del commissario ad acta nel Direttore della Direzione Regionale dell’INPS per il Lazio, o in altro dirigente delegato, che dovrà provvedere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del perdurante inadempimento.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico dell’INPS e liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari in € 2.700,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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